(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 601)
                Art. 601. (Art. 139 del Testo Unico) 
                 VERSAMENTO ALL'UFFICIO DEL REGISTRO 

 
  I proventi contravvenzionali spettanti allo  Stato,  introitati  ai
sensi  dell'art.  139  del  Testo  Unico   debbono   essere   versati
mensilmente dalle singole Amministrazioni ad un Ufficio del registro. 
  Degli  avvenuti  versamenti   gli   Uffici   del   registro   danno
comunicazione al Ministero dei lavori  pubblici  mediante  riepiloghi
mensili, contenenti la indicazione delle somme  versate  da  ciascuna
Amministrazione  Analoga  comunicazione  deve  essere  fatta  per   i
versamenti dei  proventi  derivanti  dalle  oblazioni  intervenute  a
seguito delle  condanne  disposte  con  provvedimenti  dell'Autorita'
giudiziaria. 
  Restano ferme  le  disposizioni  concernenti  la  devoluzione  alle
cancellerie giudiziali del 20%  e,  rispettivamente,  agli  ufficiali
giudiziari del 15% dei proventi delle condanne a pene pecuniarie  per
contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale.