Art. 601. 
              Tutela dei soggetti portatori di handicap 
 
  1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e  i  diritti  delle
persone handicappate si applicano al personale  di  cui  al  presente
testo unico. 
  2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina
in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilita'. 
 
          Nota all'art. 601:
             - Il testo  degli  articoli  21  e  33  della  legge  n.
          104/1992 e' il seguente:
             "Art.  21.  (Precedenza nell'assegnazione di sede). - 1.
          La  persona  handicappata  con  un  grado  di   invalidita'
          superiore  ai  due  terzi  o  con minorazioni iscritte alle
          categorie prima, seconda e terza della  tabella  A  annessa
          alla  legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti
          pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo,  ha
          diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
             2.  I  soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in
          sede di trasferimento a domanda".
             "Art. 33. (Agevolazioni). - 1. La lavoratrice  madre  o,
          in  alternativa,  il  lavoratore  padre, anche adottivi, di
          minore con handicap in situazione di gravita' accertata  ai
          sensi  dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento
          fino a tre anni del periodo di astensione  facoltativa  dal
          lavoro  di  cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
          1204, a condizione che il  bambino  non  sia  ricoverato  a
          tempo pieno presso istituti specializzati.
             2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 possono chiedere ai
          rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
          prolungamento fino a tre anni  del  periodo  di  astensione
          facoltativa,  di due ore di permesso giornaliero retribuito
          fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
             3. Successivamente al compimento del terzo anno di  vita
          del  bambino,  la  lavoratrice  madre o, in alternativa, il
          lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
          situazione di  gravita',  nonche'  colui  che  assiste  una
          persona  con  handicap  in situazione di gravita' parente o
          affine entro il terzo grado, convivente,  hanno  diritto  a
          tre  giorni  di permesso mensile, fruibili anche in maniera
          continuativa a condizione che la persona  con  handicap  in
          situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno.
             4.  Ai  permessi  di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
          con quelli previsti all'art. 7 della citata legge  n.  1204
          del  1971,  si  applicano le disposizioni di cui all'ultimo
          comma del medesimo art. 7 della legge  n.  1204  del  1971,
          nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9
          dicembre 1977, n. 903.
             5.  Il  genitore o il familiare lavoratore, con rapporto
          di lavoro pubblico o privato, che assista  con  continuita'
          un  parente  o un affine entro il terzo grado handicappato,
          con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove  possibile,
          la  sede  di  lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
          puo' essere trasferito senza il suo concenso ad altra sede.
             6. La persona handicappata maggiorenne in situazione  di
          gravita' puo' usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3,
          ha  diritto  a  scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
          piu'  vicina  al  proprio  domicilio  e  non  puo'   essere
          trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
             7.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
          applicano anche agli affidatari di persone handicappate  in
          sistuazione di gravita'".