Art. 602. 
                        Trattamento economico 
 
  1.  Il  trattamento  economico  del  personale  ispettivo  tecnico,
direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario
e' disciplinato dalle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore
del  presente  testo  unico  e  dalle   loro   eventuali   successive
modificazioni, sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi di
cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
 
          Nota all'art. 602:
             -  Il  testo  dell'art.  49 del D.Lgs. n. 29/1/993 e' il
          seguente:
             "Art. 49. (Trattamento economico). - 1.  Il  trattamento
          economico   fondamentale  ed  accessorio  e'  definito  dai
          contratti collettivi.
             2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono  ai  propri
          dipendenti   di   cui  all'art.  2,  comma  2,  parita'  di
          trattamento  contrattuale  e   comunque   trattamenti   non
          inferiori   a  quelli  previsti  dai  rispettivi  contratti
          collettivi.
             3. I contratti collettivi definiscono,  secondo  criteri
          obiettivi di misurazione, i trattamenti economici accessori
          collegati:  a)  alla  produttivita'  individuale;  b)  alla
          produttivita'  collettiva  tenendo  conto  dell'apporto  di
          ciascun   dipendente;   c)   all'effettivo  svolgimento  di
          attivita' particolarmente disagiate  obiettivamente  ovvero
          pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la
          valutazione    dell'apporto    partecipativo   di   ciascun
          dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla
          contrattazione collettiva.
             4. I dirigenti sono responsabili della attribuzione  dei
          trattamenti economici accessori.
             5.  Le  funzioni  ed  i  relativi  trattamenti economici
          accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
          affari esteri, per i servizi  che  si  prestano  all'estero
          presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
          e    le   istituzioni   culturali   e   scolastiche,   sono
          disciplinati, limitatamente  al  periodo  di  servizio  ivi
          prestato,  dalle  disposizioni  del  decreto del Presidente
          della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
          modificazioni,  nonche' dalle altre pertinenti normative di
          settore del Ministero degli affari esteri".