Art. 603. 
 Parametri di valutazione della produttivita' del sistema scolastico 
 
  1.  Nel  quadro  della   definizione   di   strumenti   idonei   al
conseguimento di una maggiore produttivita' del sistema scolastico ed
al  raggiungimento  di  obiettivi  di  qualita',  il  Ministro  della
pubblica istruzione provvede  alla  determinazione  di  parametri  di
valutazione dell'efficacia della spesa che  tengano  conto  dei  vari
fenomeni che, condizionando l'attuazione del diritto allo studio,  si
riflettono  sui  livelli  qualitativi  dell'istruzione.  A  tal  fine
provvede altresi' all'individuazionedi adeguati metodi di rilevamento
dei processi e dei risultati del servizio scolastico, in  termini  di
preparazione generale e di preparazione specifica. 
  2. Definiti metodi e strumenti di cui al comma 1, il Ministro della
pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale,   stabilisce   un   programma
triennale di interventi articolati nel territorio, da  realizzare  in
ciascun  anno,  al  fine  di   conseguire   una   migliore   qualita'
dell'offerta educativa ed, in particolare,  il  graduale  superamento
dei fenomeni di evasione dall'obbligo scolastico, di ripetenza  e  di
interruzione della frequenza scolastica, di ritardo nel  corso  degli
studi e di abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di  maggior
disagio scolastico. 
  3. Per l'acquisizione delle competenze scientifiche e  tecnologiche
necessarie,  per  la  realizzazione  del  programma,  per   l'analisi
sistematica dei risultati rilevati e per la  verifica  dell'idoneita'
degli interventi disposti, il Ministro della pubblica  istruzione  si
avvale della collaborazione del Centro europeo dell'educazione, della
Biblioteca di documentazione pedagogica, degli istituti regionali  di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, nonche'  di  enti
specializzati, universitari e non universitari, pubblici e privati, e
di associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e della  qualita'
di servizi. 
  4. Ai fini della verifica degli obiettivi conseguiti  il  Ministero
provvede  a  presentare  una  relazione   annuale   concernente   gli
interventi effettuati, compresi quelli volti  all'ottimizzazione  dei
flussi di spesa, i cui dati sono valutati in sede  di  determinazione
degli stanziamenti di bilancio.