Art. 604. (Art. 141 del Testo Unico) NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI Qualora la contestazione non abbia potuto aver luogo allo atto dell'accertamento dell'infrazione, l'accertatore compila il sommario processo verbale di contravvenzione con gli elementi che ha potuto acquisire e lo rimette all'Ufficio o Comando dal quale dipende. Questo cura la integrazione dell'accertamento e dispone la notifica degli estremi della infrazione al contravventore, e, quando non ne sia stata possibile l'identificazione e si tratti di contravvenzione commessa da conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del veicolo stesso. Agli stessi debbono essere altresi' forniti tutti i ragguagli indicati nell'ultimo comma, dell'art. 603.