(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 604)
                Art. 604. (Art. 141 del Testo Unico) 
                   NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI 

 
  Qualora la contestazione non abbia  potuto  aver  luogo  allo  atto
dell'accertamento dell'infrazione, l'accertatore compila il  sommario
processo verbale di contravvenzione con gli elementi  che  ha  potuto
acquisire e lo rimette  all'Ufficio  o  Comando  dal  quale  dipende.
Questo cura la integrazione dell'accertamento e dispone  la  notifica
degli estremi della infrazione al contravventore, e,  quando  non  ne
sia stata possibile l'identificazione e si tratti di  contravvenzione
commessa da conducente  di  veicolo  a  motore  munito  di  targa  di
riconoscimento, all'intestatario  del  veicolo  stesso.  Agli  stessi
debbono  essere  altresi'  forniti   tutti   i   ragguagli   indicati
nell'ultimo comma, dell'art. 603.