Art. 606. 
             Attribuzioni dell'Amministrazione centrale 
  1.  Nell'ambito  delle  competenze  di  cui  al  comma  1,   spetta
all'amministrazione centrale: 
    a) coordinare l'attivita' delle scuole di ogni ordine e grado nel
quadro degli obiettivi di educazione  e  formazione  dell'infanzia  e
della gioventu'; 
    b) collaborare con le amministrazioni interessate all'ordinamento
delle scuole all'estero; 
    c)  promuovere  la  diffusione  delle  tematiche  attinenti  alla
formazione ed ai rapporti tra scuola e mondo dell'arte, della cultura
e   della   scienza   mediante   congressi,   mostre,    esposizioni,
incoraggiamenti, aiuti e premi per pubblicazioni, studi e ricerche; 
    d) esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza  previste
dal presente testo unico in ordine alle scuole non  statali  di  ogni
ordine e grado, ai corsi di preparazione agli esami, alle  scuole  ed
istituzioni culturali straniere in Italia.