Art. 61. Costituzione dell'Albo unico 1. I Consigli locali dei neoistituiti Ordini provvedono, non oltre il 28 febbraio 2008, alla costituzione dell'Albo unico sulla base dei criteri di cui all'articolo 58. 2. Nei casi in cui l'ambito territoriale del nuovo ordine differisca da quello di uno od entrambi gli enti cessanti, il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili provvedera' alla iscrizione dei dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili che hanno la residenza od il domicilio professionale nell'ambito territoriale di competenza, con le stesse modalita' previste per il trasferimento delle posizioni individuali provenienti dai precedenti Ordini e Collegi. 3. Eventuali controversie sono rimesse alla determinazione del Ministro della giustizia, che si avvarra' della Commissione di cui all'articolo 75. 4. Coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali vengono iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo di cui all'articolo 34, conservando rispettivamente l'anzianita' della precedente iscrizione. 5. L'iscrizione avviene con l'indicazione, relativamente a ciascun professionista, di tutti i contenuti previsti dal comma 6 dell'articolo 34. 6. Agli iscritti nella Sezione A, gia' iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di "dottore commercialista". Agli iscritti nella sezione A, gia' iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di "ragioniere commercialista". 7. Ove un professionista risulti iscritto in entrambi gli albi di cui al comma 6, egli verra' iscritto nell'Albo unico con la indicazione di entrambi i titoli professionali. 8. Coloro che sono iscritti contestualmente negli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali dovranno esercitare, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, il diritto di opzione ad eleggere o ad essere eletti tra i dottori commercialisti o tra i ragionieri commercialisti. Tale opzione dovra' essere esercitata entro la data del 31 dicembre 2006 e comunicata alla commissione di cui all'articolo 75 ed ha valore per tutto il periodo transitorio. Gli iscritti che non avranno esercitato l'opzione verranno inseriti nelle liste elettorali dell'Albo nel quale hanno maturato una maggiore anzianita'.