ART. 61
                     (competenze delle regioni)

   1.  Le  regioni,  ferme  restando  le  attivita'  da queste svolte
nell'ambito  delle  competenze  del  Servizio nazionale di protezione
civile,  ove  occorra  d'intesa  tra loro, esercitano le funzioni e i
compiti    ad    esse   spettanti   nel   quadro   delle   competenze
costituzionalmente  determinate  e  nel  rispetto  delle attribuzioni
statali, ed in particolare:
    a)  collaborano  nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di
bacino  dei  distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla
Conferenza  istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4,
ed adottano gli atti di competenza;
    b)  formulano  proposte  per la formazione dei programmi e per la
redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
    c)   provvedono  alla  elaborazione,  adozione,  approvazione  ed
attuazione dei piani di tutela di cui all'articolo 121;
    d)  per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e
provvedono  all'approvazione  e  all'esecuzione  dei  progetti, degli
interventi  e  delle  opere  da realizzare nei distretti idrografici,
istituendo, ove occorra, gestioni comuni;
    e)    provvedono,   per   la   parte   di   propria   competenza,
all'organizzazione   e  al  funzionamento  del  servizio  di  polizia
idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e
degli impianti e la conservazione dei beni;
    f)   provvedono   all'organizzazione  e  al  funzionamento  della
navigazione  interna,  ferme restando le residue competenze spettanti
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    g)  predispongono  annualmente  la relazione sull'uso del suolo e
sulle   condizioni   dell'assetto  idrogeologico  del  territorio  di
competenza  e  sullo  stato  di attuazione del programma triennale in
corso  e  la trasmettono al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio entro il mese di dicembre;
    h)  assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia
di  conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo
e  di  tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza
ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.
   2.  Il  Registro  italiano  dighe (RID) provvede in via esclusiva,
anche  nelle  zone  sismiche, alla identificazione e al controllo dei
progetti  delle  opere  di  sbarramento,  delle  dighe  di ritenuta o
traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume
di  invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza
del   Ministero   delle   attivita'  produttive  tutte  le  opere  di
sbarramento  che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito
o decantazione o lavaggio di residui industriali.
   3.  Rientrano  nella  competenza  delle  regioni  e delle province
autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  1°  novembre  1959,  n.  1363, per gli
sbarramenti  che non superano i 15 metri di altezza e che determinano
un  invaso  non  superiore  a  1.000.000  di  metri  cubi.  Per  tali
sbarramenti,  ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di
competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Registro italiano dighe (RID)
fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.
   4.  Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla
progettazione  e  costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi
altezza e capacita' di invaso.
   5.  Le  funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio
decreto-legge  30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate
dalle regioni.
   6.  Restano  ferme  tutte  le  altre  funzioni amministrative gia'
trasferite o delegate alle regioni.
 
          Note all'art. 61:
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  1°
          novembre   1959,   n.   1363,   recante  «Approvazione  del
          regolamento   per   la   compilazione   dei   progetti,  la
          costruzione  e  l'esercizio  delle  dighe  da  ritenuta» e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1960, n. 72.
              - Il  regio  decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante
          «Riordinamento  e  riforma della legislazione in materia di
          boschi  e  di  terreni  montani»  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117.