Art. 61. Regolamento (CE) n. 1781/2006 1. Per i trasferimenti di fondi di cui all'articolo 2, numero 7), del regolamento (CE) n. 1781/2006, restano fermi gli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante, nonche' quelli relativi alla loro registrazione e conservazione previsti dal medesimo regolamento. 2. Al fine di assicurare un approccio adeguato al rischio delle misure di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attivita' illecite o del finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1781/2006, non sono tenuti ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento dei Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi relativi all'ordinante, previsti dalla raccomandazione speciale VII del Gruppo d'azione finanziaria internazione (GAFI). La presente disposizione non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a mille euro o mille USD. 3. La Banca d'Italia emana istruzioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1781/2006 nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento.
Nota all'art. 61: - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1781/2006 si vedano le note all'art. 25.