Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa 1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso. 2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facolta' di esercitare i diritti e le facolta' della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Note all'art. 61: - Il testo degli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, e' il seguente: «Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato). - 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal reato.». «Art. 92 (Consenso della persona offesa). - 1. L'esercizio dei diritti e delle facolta' spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato e' subordinato al consenso della persona offesa. 2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e puo' essere prestato a non piu' di uno degli enti o delle associazioni. Einefficace il consenso prestato a piu' enti o associazioni. 3. Il consenso puo' essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2. 4. La persona offesa che ha revocato il consenso non puo' prestarlo successivamente ne' allo stesso ne' ad altro ente o associazione.».