ART. 61
         (Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  92,  comma 1,  del  decreto,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
   a) alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  "all'articolo  100" sono
inserite le seguenti: "ove previsto";
   b) alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  "con  quest'ultimo" sono
inserite le seguenti: ",ove previsto" e dopo le parole: "all'articolo
100" sono inserite le seguenti: ",ove previsto,";
   c) alla  lettera  e),  le  parole: "segnala al committente e" sono
sostituite  dalle seguenti: "segnala al committente o", le parole: "e
96"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "96 e 97, comma 1," e dopo le
parole:   "all'articolo  100"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ove
previsto,".
  2.  All'articolo  92, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine,
le  seguenti  parole:  ",  fermo  restando quanto previsto al secondo
periodo della medesima lettera b) ".