Art. 61. (Modalita' di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali) 1. Agli enti locali e' consentita l'attivita' di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprieta' o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 luglio 2010 NAPOLITANO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'articolo 61. -Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250: "5. Modalita' di esercizio dell'impianto. 1. L'esercizio degli impianti ha luogo nel rispetto delle norme di omologazione od approvazione, per le finalita' per cui sono stati autorizzati, e comunque nei limiti di cui all'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 2. Gli impianti non sono interconnessi con altri strumenti, archivi o banche dati. 3. Gli impianti sono gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e devono essere nella disponibilita' degli stessi. Durante il funzionamento degli impianti non e' necessaria la presenza di un organo della polizia stradale. 4. L'accertamento delle violazioni rilevate, come previsto dall'articolo 385 del regolamento di attuazione del codice strada, puo' essere effettuato in tempo successivo con esonero della contestazione immediata.".