(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 61)
                              Art. 61. 
         Conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti 

 
  L'esattore deve conservare i ruoli, i registri e gli altri atti per
cinque anni dalla scadenza del contratto esattoriale e provvede  alla
consegna di essi, dopo il decorso di  tale  termine,  in  conformita'
alle istruzioni impartite dall'intendente di finanza. 
  Nelle esattorie consorziali devono essere tenuti distinti gli  atti
e le contabilita' relativi a ciascun Comune.