Art. 61. Altri costi e oneri Le imposte sul reddito e quelle per le quali e' prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni annuali, agli accertamenti degli uffici o alle decisioni delle commissioni tributarie. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili se e nella misura in cui sono corrisposti in base a formale deliberazione dell'associazione e con carattere di periodicita'. I costi e gli oneri diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni di questo titolo sono deducibili se ed in quanto siano stati sostenuti nell'esercizio dell'impresa e si riferiscano ad attivita' e operazioni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. I costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica sono deducibili nella proporzione stabilita dal primo comma dell'art. 58.