Art. 61.
                         Altri costi e oneri



Le  imposte  sul  reddito  e  quelle  per  le  quali e' prevista la
rivalsa,  anche  facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre
imposte  sono  deducibili  nel  periodo  d'imposta  in cui avviene il
pagamento  o  ha  inizio  la  riscossione  dei  ruoli  nei quali sono
iscritte.  Gli  accantonamenti per imposte non ancora definitivamente
accertate  sono  deducibili  nei limiti dell'ammontare corrispondente
alle  dichiarazioni  annuali,  agli  accertamenti degli uffici o alle
decisioni delle commissioni tributarie.

I   contributi  ad  associazioni  sindacali  e  di  categoria  sono
deducibili  se  e  nella  misura  in  cui  sono corrisposti in base a
formale   deliberazione   dell'associazione   e   con   carattere  di
periodicita'.

I  costi  e  gli  oneri diversi da quelli espressamente considerati
dalle  disposizioni  di questo titolo sono deducibili se ed in quanto
siano stati sostenuti nell'esercizio dell'impresa e si riferiscano ad
attivita'  e  operazioni  da  cui  derivano  ricavi  o  proventi  che
concorrono  a  formare il reddito di impresa. I costi e gli oneri non
suscettibili   di   imputazione   specifica   sono  deducibili  nella
proporzione stabilita dal primo comma dell'art. 58.