Art. 61. Commissioni giudicatrici Per la formulazione dei giudizi di idoneita' sono nominate con decreto del rettore presso le singole facolta' apposite commissioni giudicatrici composte da tre professori ufficiali, per ciascun gruppo disciplinare, di cui almeno uno ordinario, tra i quali uno e' designato dal consiglio di facolta' e due sono estratti a sorte su terne indicate dal Consiglio universitario nazionale tra i professori delle discipline afferenti al raggruppamento disciplinare.