ART. 61.
                        (Categorie speciali)

  Gli  insegnanti  non  vedenti  che  siano immessi in ruolo ai sensi
della  presente  legge  o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in
attesa  di sede definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta
della sede.
  Nei  casi  previsti  dall'articolo  2 della legge 4 giugno 1962, n.
601,  e  dall'articolo  9  della  legge 29 settembre 1967, n. 946, la
presenza dell'assistente del docente non vedente e' facoltativa.
  Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a concorso -
e  comunque  non  meno di due posti - e' riservato ai concorrenti non
vedenti,  salvo  diverse  disposizioni  di maggior favore previste da
leggi speciali.
  Ai fini dell'applicazione ai docenti non vedenti delle disposizioni
di  cui  agli  articoli  27,  31  e 38, il requisito del servizio nel
periodo  in  essi  indicato,  e'  ridotto  a  90  giorni,  anche  non
continuativi.
  Sono  da  considerare  non  vedenti  coloro  che  si  trovano nelle
condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946.
  Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli insegnanti
con  rene  artificiale,  per  i  comuni  in cui esiste il servizio di
emodialisi  e  per  i  comuni  viciniori, nonche' agli insegnanti non
autosufficienti o con protesi agli arti inferiori.