(Norme-art. 61)
                               Art. 61 
         (Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato) 
  1. La polizia giudiziaria, in caso di  nuove  ricerche  disposte  a
norma dell'articolo 159 del codice,  ne  fa  relazione  all'autorita'
richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte,
gli ufficiali e  gli  agenti  che  le  hanno  eseguite,  i  nomi  dei
familiari dell'imputato reperiti e le notizie  dagli  stessi  fornite
circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.