Art. 61. (Norme regionali in materia di organismi comprensoriali e associativi, di comunita' montane e di organi di controllo) 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la loro legislazione in materia di organismi comprensoriali e di forme associative fra enti locali ai principi della presente legge. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni dispongono il riordino delle comunita' montane secondo i criteri di cui all'articolo 28, provvedendo anche alla regolamentazione dei rapporti esistenti e alle modalita' e tempi di attuazione di detto riordino. 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono alla ricostituzione degli organi di controllo in conformita' alle disposizioni contenute nella presente legge, nonche' alla relativa regolamentazione legislativa regionale. 4. Il capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, conserva efficacia fino a quando le regioni non avranno provveduto agli adempimenti previsti dal comma 3.
Nota all'art. 61: Il testo del capo III del titolo V della legge n. 62/1953 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), come successivamente modificato, e' il seguente: "Capo III - CONTROLLI SULLE PROVINCE, SUI COMUNI E SU ALTRI ENTI LOCALI Art. 55 (Controllo sugli atti delle province). - E' istituito nel capoluogo di ogni regione un comitato per il controllo sulle province. Il comitato e' nominato dal presidente della giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio regionale. Esso e' costituito: a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, eletti dal consiglio regionale; b) di un membro nominato dal commissario del Governo; c) di un giudice del tribunale amministrativo regionale designato dal presidente del tribunale stesso. Con la stessa deliberazione vengono nominati quattro membri supplenti nelle persone di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, eletti dal consiglio regionale, di un membro supplente nominato dal commissario del Governo e di altro giudice del tribunale amministrativo designato dal presidente del tribunale stesso. I supplenti intervengono alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi. Il presidente e' eletto dal comitato tra i membri di cui alla lettera a). Funge da segretario un funzionario della regione, designato dal presidente della giunta regionale. Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti. Per la validata' delle deliberazioni del comitato si richiede l'intervento di almeno quattro commissari. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Art. 56 (Controllo sugli atti dei comuni). - Lo statuto regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei comuni debba essere esercitato dallo stesso comitato di cui all'art. 55 nel capoluogo di regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia. Nel secondo caso il presidente della giunta regionale procede alla costituzione di speciale sezioni del comitato. Ogni sezione e' composta: a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, eletti dal consiglio regionale; b) di un membro nominato dal commissario del Governo; c) del funzionario di grado piu' elevato dell'amministrazione provinciale. Per la prima categoria saranno nominati due membri supplenti; per le altre due categorie un supplente. La sezione elegge nel suo seno il presidente, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera a). Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere vota per due membri effetivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengano il maggior numero di voti. Lo statuto regionale puo' disporre che una o piu' sezioni esplichino la loro funzione nei capoluoghi di circondario, o in taluni tra essi, determinandone le modalita'. Art. 57 (Incompatibilita' relative al comitato e alle sezioni di controllo). - Non possono far parte del comitato o delle sue sezioni: a) i senatori e i deputati al Parlamento; b) i membri del consiglio provinciale, dei consigli comunali e delle rappresentanze degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del comitato stesso; c) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilita' o di incompatibilita' alle cariche di cui alla precedente lettera b); d) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle province, dei comuni e degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del comitato; e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria. Le incompatibilita' previste alle lettere c) e d) non si applicano ai membri di cui alle lettere b) e c) degli articoli 55 e 56. Art. 58 (Spesa per il funzionamento degli organi di controllo). - La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 e' a carico della regione. Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri di tali organi e' attribuita una indennita' per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento. Art. 59 (Estensione dei controlli). - Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 esplicano, nei confronti delle province e dei comuni, il controllo di legittimita' deferito al prefetto ed alla giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento del processi verbali, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimita' riscontrato nella deliberazione. Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della sua scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla provincia o al comune. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle contro deduzioni della provincia o del comune. I poteri di controllo sostitutivo attribuiti al prefetto ed alla giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono deferiti, per le province, al comitato previsto dall'art. 55; per i comuni sono deferiti al comitato stesso, oppure alle sezioni di cui all'art. 56 a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni. Art. 60 (Controllo di merito). - Il controllo di merito, ai finidel riesame di cui al capoverso dell'art. 130 della Costituzione, e' esercitato su tutte le deliberazioni delle province e dei comuni per cui le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge richiedono l'approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa. Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 della presente legge, ove riscontrino un vizio di merito nella deliberazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata il consiglio provinciale o il consiglio comunale a riprenderla in esame. Il termine e' di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva. Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla provincia o al comune. Ove il consiglio provinciale o il consiglio comunale confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la deliberazione al cui riesame siano stati invitati dall'organo di controllo ai sensi del secondo comma di questo articolo, la deliberazione diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'albo pretorio e l'invio della deliberazione stessa all'organo di controllo, che dovra' essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione. Resta salva la potesta' di annullamento a norma dell'art. 59 della presente legge. Art. 61 (Controlli sui consorzi). - Per i controlli sui consorzi di comuni e province si applicano le norme stabilite per la provincia, se si tratta di consorzi dei quali la provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il comune capoluogo di provincia, se questo fa parte del consorzio. Ove del consorzio facciano parte province appartenenti a piu' regioni, il controllo e' esercitato dal comitato di controllo esistente nel capoluogo della regione nella quale ha sede l'amministrazione del consorzio. Ove del consorzio facciano parte comuni appartenenti a piu' province, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 56 il controllo e' esercitato dalla sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio. Art. 62 (Controlli sulle deliberazioni prese nell'esercizio di funzioni delegate). - Le deliberazioni adottate dalle province, dai comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla regione a norma dell'art. 39 della presente legge, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai sensi di legge, sono trasmesse entro dieci giorni alla commissione di controllo di cui all'art. 41 e al presidente della giunta regionale. L'esecutivita' di tale deliberazioni e' regolata dagli articoli 45 e 47, salvo le disposizioni seguenti. Il presidente della giunta regionale, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge o alle direttive di cui all'art. 39, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni alla commissione di controllo e all'ente che ha adottato la deliberazione stessa. La giunta regionale puo' sempre sostituirsi alle province, ai comuni, e agli altri enti locale nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali. Art. 63 (Definitivita' dei provvedimenti degli organi di controllo). - Le pronunce degli organi di controllo previste dagli articoli 55 e 56 sono provvedimenti definitivi. Art. 64 (Richieste e adempimenti ai fini dello scioglimento o sospensione di consigli comunali e provinciali o della rimozione o sospensione di sindaci). - Ai fini di promuovere i provvedimenti di scioglimento o di sospensione dei consigli provinciali e comunali e di rimozione o sospensione dei sindaci, ai termini delle disposizioni in vigore, le competenti autorita' governative possono richiedere al comitato e alle sezioni di controllo di cui agli articoli 55 e 56 tutti gli elementi che ritengano necessari ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 277. A tale effetto, un esemplare dei provvedimenti di annullamento o di richiesta di riesame adottati dal comitato o dalle sezioni predette sulle deliberazioni delle province e dei comuni e' trasmesso, entro cinque giorni, alle prefetture dalle rispettive segreterie".