Art. 61. (Adeguamento alla normativa comunitaria - Denominazione di origine del Salame di Varzi) 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 maggio 1989, n. 224, e' sostituito dal seguente: "1. La denominazione 'Salame di Varzi', riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata al salame le cui fasi di produzione, dalla scelta delle carni alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuate nell'insieme degli attuali confini comprendenti i seguenti comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi e Zavattarello, tutti facenti parte della comunita' montana n. 1 (Oltrepo' Pavese) con l'esclusione dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese e Ruino". 2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1989, n. 224, e' sostituita dalla seguente: "a) in ottimo stato sanitario, allevati nella zona di cui al comma 1 dell'articolo 1 o comunque provenienti da allevamenti di zona a caratteristica tradizionale suinicola della provincia di Pavia e da allevamenti situati nei comuni della provincia di Alessandria e di Piacenza confinanti con la zona di produzione del 'Salame di Varzi', o da altre zone a tipica vocazione per allevamento di suini identificate dal regolamento di esecuzione della presente legge".
Note all'art. 61: - La legge 30 maggio 1989, n. 224, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1989. L'art. 1 recitava: "Art. 1 (Denominazione del prodotto). - 1. La denominazione 'Salame di Varzi', e' riservata al salame le cui fasi di produzione, dalla scelta delle carni alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nell'insieme degli attuali confini comprendenti i seguenti comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi e Zavattarello, tutti facenti parte della Comunita' montana n. 1. - Oltrepo' Pavese - con l'esclusione dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese e Ruino. 2. Le caratteristiche organolettiche e merceologiche dipendono da particolari metodi della tecnica di produzione e dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione". - L'art. 2 della stessa legge recitava: "Art. 2 (Prescrizioni relative alle carni utilizzate). - 1. Il 'Salame di Varzi' deve essere prodotto con carni fresche provenienti da suini: a) in ottimo stato sanitario, allevati nella zona di cui al comma 1 dell'art. 1 o comunque provenienti da allevamenti di zona a caratteristica tradizionale suinicola della provincia di Pavia e da allevamenti situati nei comuni della provincia di Alessandria e di Piacenza confinanti con la zona di produzione del 'Salame di Varzi', o da altre zone a tipica vocazione per allevamento di suini; b) che, dopo il periodo di finissaggio, alimentati cioe' negli ultimi tre mesi seguendo la pratica tradizionale, abbiano raggiunto un peso vivo minimo di chilogrammi 150; c) abbattuti e perfettamente dissanguati presso il singolo produttore o comunque nella zona di produzione del 'Salame di Varzi', previa una sosta di almeno dodici ore e tenuti completamente a digiuno".