Art. 61 (a).
                            Sagoma limite
  1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi  successivi
del  presente  articolo,  ogni  veicolo  compreso  il suo carico deve
avere:
    a) larghezza massima non eccedente 2,50 m; nel  computo  di  tale
larghezza  non  sono  comprese  le  sporgenze  dovute ai retrovisori,
purche' mobili;
    b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus
destinati a servizi pubblici di linea urbani e  suburbani  circolanti
su  itinerari prestabiliti e' consentito che tale altezza sia di 4,30
m;
    c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente
7,50 m per i veicoli ad un asse e  12  m,  ((  con  l'esclusione  dei
semirimorchi, )) per i veicoli isolati a due o piu' assi.
  2.  Gli  autoarticolati  e  gli  autosnodati non devono eccedere la
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50  m,  sempre
che  siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli
autosnodati  e  filosnodati  adibiti  a  servizio  di  linea  per  il
trasporto  di  persone  destinati a percorrere itinerari prestabiliti
possono raggiungere la lunghezza massima di 18  m;  gli  autotreni  e
filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,35 m, sempre
che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento.
(( 3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle            ))
(( autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del        ))
(( Ministro dei trasporti. ))                                      ))
  4.  La  larghezza  massima  dei  veicoli  per  trasporto  di  merci
deperibili  in  regime  di   temperatura   controllata   (ATP)   puo'
raggiungere  il  valore  di  2,60  m,  escluse le sporgenze dovute ai
retrovisori, purche' mobili.
  5. Ai fini  della  inscrivibilita'  in  curva  dei  veicoli  e  dei
complessi  di  veicoli,  il  regolamento  stabilisce le condizioni da
soddisfare e le modalita' di controllo.
  6. I veicoli che per specifiche esigenze  funzionali  superano,  da
soli  o  compreso  il  loro  carico, i limiti di sagoma stabiliti nei
precedenti  commi  possono  essere  ammessi  alla  circolazione  come
veicoli o trasporti eccezionali (( se rispondenti alle apposite norme
contenute nel regolamento. ))
  7.  Chiunque  circola  con un veicolo o con un complesso di veicoli
compreso il carico che  supera  i  limiti  di  sagoma  stabiliti  dal
presente  articolo,  ((  salvo  che  lo  stesso costituisca trasporto
eccezionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
di  una  somma  da  lire  cinquecentomila  a  lire duemilioni. Per la
prosecuzione del  viaggio  si  applicano  le  disposizioni  contenute
nell'art. 164, comma 9 )) .
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 27 del D.Lgs. n. 360/1993.