Art. 61 
                             Capogruppo 
 
  1. Capogruppo e' la banca italiana o la  societa'  finanziaria  con
sede legale in Italia,  cui  fa  capo  il  controllo  delle  societa'
componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata
da un'altra banca italiana o da  un'altra  societa'  finanziaria  con
sede legale in Italia, che possa  essere  considerata  capogruppo  ai
sensi del comma 2. 
  2.  La  societa'  finanziaria  e'  considerata  capogruppo   quando
nell'insieme delle societa' da  essa  controllate  abbiano  rilevanza
determinante,  secondo  quanto  stabilito  dalla  Banca  d'Italia  in
conformita'  delle   deliberazioni   del   CICR,   quelle   bancarie,
finanziarie e strumentali. 
  3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attivita'  bancaria,
la capogruppo e' soggetta ai  controlli  di  vigilanza  previsti  dal
presente capo.  La  Banca  d'Italia  accerta  che  lo  statuto  della
capogruppo e le sue modificazioni non  contrastino  con  la  gestione
sana e prudente del gruppo stesso. 
  4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione  e  di
coordinamento, emana disposizioni  alle  componenti  del  gruppo  per
l'esecuzione  delle  istruzioni  impartite   dalla   Banca   d'Italia
nell'interesse della stabilita' del gruppo. Gli amministratori  delle
societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni  dato  e  informazione
per l'emanazione delle disposizioni e  la  necessaria  collaborazione
per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata. 
  5. Al collegio sindacale della societa' finanziaria  capogruppo  si
applica l'art. 52.