Art. 61.
           Sospensione dei termini nelle regioni Umbria e
                 Marche colpite dagli eventi sismici
       Ambito della sospensione dei termini in Umbria e Marche
  1. I  termini sostanziali e  processuali di cui all'articolo  1 del
decreto-legge 27 ottobre 1997, n.  364, sono sospesi dal 26 settembre
1997  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  relativa  legge  di
conversione, anche nei  confronti dei soggetti che, alla  data del 26
settembre 1997, erano residenti o  avevano sede operativa in comuni o
territori  delle  regioni Umbria  e  Marche  non compresi  in  quelli
individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per  il coordinamento della protezione
civile  n.  2694  del  13 ottobre  1997,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997.
 
           Note all'art. 61:
            -   Il   testo   dell'art.   1   del   D.-L.  27  ottobre
          1997,  n.  364 (Interventi urgenti   a favore delle    zone
          colpite  da    ripetuti  eventi sismici    nelle    regioni
          Marche  ed   Umbria),    convertito,    con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e' il seguente:
            "Art.  1      (Sospensione  dei  termini).   - 1.   Per i
          soggetti che, alla  data del  26 settembre   1997,    erano
          residenti    o  avevano   sede operativa nei comuni   e nei
          territori individuati  ai sensi dell'art.  1, commi 2  e  3
          dell'ordinanza  del  Ministro  dell'interno delegato per il
          coordinamento  della  protezione  civile  n.  2694  del  13
          ottobre  1997,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.  241  del  15  ottobre  1997  sono
          sospesi, sino al 31 marzo 1998, i termini di prescrizione e
          quelli  perentori,    legali e convenzionali, sostanziali e
          processuali, anche   tributari comportanti    decadenze  da
          qualsiasi  diritto,   azione   ed  eccezione,  in  scadenza
          nel  periodo  dal  26 settembre 1997 al 31 marzo 1998.
            Sono,  altresi', sospesi  per  lo stesso  periodo   tutti
          i    termini  relativi ai   processi esecutivi, mobiliari o
          immobiliari, nonche' ad ogni titolo   di  credito    avente
          forza esecutiva  creato prima  del 26 settembre 1997 e alle
          rate  dei    mutui  di  qualsiasi  genere  in  scadenza nel
          medesimo periodo. Sono altresi'  sospesi  per  il  predetto
          periodo i termini  di notificazione  dei  processi verbali,
          di   esecuzione    del  pagamento  in  misura  ridotta,  di
          svolgimento di attivita' difensiva e per  la  presentazione
          di    ricorsi      amministrativi   e      giurisdizionali,
          relativamente   ai  procedimento   di   irrogazione   delle
          sanzioni amministrative pecuniarie.  Sono comunque eseguite
          immediatamente  le  contestazioni    dell'illecito   e   le
          consegne     dei     relativi     processi  verbali      al
          trasgressore.    Le predettesospensioni   non  operano  con
          riguardo  ai  termini    previsti dalle norme vigenti   per
          l'esercizio da parte dell'amministrazione  finanziaria  dei
          poteri di  accertamento e di  verifica  delle dichiarazioni
          e  dei  versamenti effettuati  dai contribuenti.
            2.    La competente   camera   di commercio,   industria,
          artigianato     e   agricoltura   cura   gratuitamente   la
          pubblicazione  di rettifica a favore dei  soggetti, di  cui
          al comma  1, che  hanno  subito protesti  nel periodo    di
          sospensione    dei termini.  La pubblicazione  di rettifica
          puo' aver  luogo anche ad istanza  di chi ha richiesto   la
          levata del protesto.
            2-bis.     Le misure di cui  ai commi 1 e 2  si applicano
          anche per i  soggetti residenti o  aventi sede    operativa
          nei   comuni    e  nei  territori  individuati    ai  sensi
          dell'art. 1,  comma 1,  della citata ordinanza n.  2694 del
          13 ottobre  1997, le cui  abitazioni o  i cui immobili sede
          di attivita' produttive sono  stati  oggetto  di  ordinanze
          sindacali  di sgombero per inagibilita'  totale o parziale,
          ovvero che dimostrino, con  attestazione del   sindaco,  di
          aver  subito,    a  causa degli eventi sismici, un concreto
          pregiudizio della propria attivita' economica, produttiva o
          lavorativa".
            - Il testo dei commi 2   e 3 dell'art.  1  dell'ordinanza
          del  Ministro  dell'interno  delegato  per il coordinamento
          della protezione civile  n.    2694  del  13  ottobre  1997
          (Ulteriori  disposizioni  per fronteggiare la situazione di
          emergenza conseguente   alla crisi  sismica    iniziata  il
          giorno  26  settembre    1997 che ha colpito il  territorio
          delle regioni Marche e Umbria),  pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  241 del 15 ottobre 1997, e', rispettivamente,
          il seguente:
            "2.  Ai    sensi dell'art. 1, comma  2, dell'ordinanza n.
          2668  del 28 settembre   1997,   sono individuati,    sulle
          base  dei dati  oggettivi disponibili, i comuni  disastrati
          dalla crisi sismica  iniziata il 26 settembre 1997:
                  Regione Umbria                           Regione Ma
                         -                                       -
          Assisi                                        Camerino
          Cerreto di Spoleto                            Fabriano
          Foligno                                       Fiuminata
          Fossato di Vico                               Pioraco
          Gualdo Tadino                                 Sassoferrato
          Nocera Umbra                                  Sefro
          Preci                                         Serravalle de
          Sellano                                       Visso
          Spello
          Valtopina
            3.    Entro   trenta giorni   dalla  data  della presente
          ordinanza  i commissari delegati  provvedono a   segnalare,
          su parere  del comitato tecnicoscientifico di  cui al comma
          3 dell'art. 2  dell'ordinanza 28 settembre  1997,  n. 2668,
          le    aree    o    le frazioni   disastrate   nei territori
          limitrofi e  contigui.  Con  successiva ordinanza   saranno
          conseguentemente     individuati    i    relativi    ambiti
          territoriali".