Art. 61.
                          Pari opportunita'
 1.   Le   pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  garantire  pari
opportunita' tra uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  ed  il
trattamento sul lavoro:
  a)  riservano  alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un
terzo dei posti di componente delle commissioni  di  concorso,  fermo
restando  il principio (( di cui all'articolo 36, comma 3, lettera e)
)) (a);
  b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari  dignita'
di  uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite
dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica;
  c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi
di   formazione   e   di   aggiornamento  professionale  in  rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai
corsi medesimi.
 2. Le pubbliche  amministrazioni,  previo  eventuale  esame  con  le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 10 (b),  adottano
tutte  le  misure per attuare le direttive della Comunita' europea in
materia di pari opportunita', sulla base  di  quanto  disposto  dalla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
  (a) L'art. 43 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  80  ha
sostituito le parole: "di cui alla lettera d) dell'articolo 8" con le
parole:  "di cui all'articolo 36, comma 3, lettera e)".
  (b)  Il riferimento normativo riguarda l'art. 10 come vigente prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  80.
Per il testo dell'art. 10, si veda la nota (a) all'art. 10.