Art. 61. Disposizioni finanziarie 1. Dal 1 gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualita' corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati: a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94: d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67; f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualita' relative ai limiti di impegno autorizzati: a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1982, n. 94; d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento e' stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, e' effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilita' a ciascuna regione attribuite. 4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualita' di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni: a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498; b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 538; c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 725; d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 547, nonche' a quelli dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. 6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati. 7. Le risorse statali destinate alle finalita' di cui all'articolo 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.
Nota all'art. 61: - Il testo degli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1978, n. 231, e' il seguente: "Art. 36 (Finanziamento per l'edilizia convenzionata-agevolata). - Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruenti di mutuo agevolato previsto dal precedente art. 16 e' autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi. I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresi' alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi del precedente art. 18. I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera d) del precedente art. 13. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". "Art. 37 (Finanziamento per l'edilizia rurale). - Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente art. 26 e' autorizzato, per l'anno finanziario 1978, un lilitite di impegno di lire 30 miliardi, che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Mnistero dei lavori pubblici per l'anno finanziario medesimo. All'onere relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. All'onere relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede mediante corrispondenti riduzioni delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le riduzioni stesse saranno stabilite dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare secondo la procedura prevista dal sesto comma dell'art. 17 della predetta legge. Per il quinquennio 1988-1992 al relativo onere sara' provveduto annualmente nell'ambito delle disponibilita' del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varazioni di bilancio". "Art. 38 (Completamento dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata per l'anno finanziario 1977). - E' autorizzata per l'anno finanziario 1977 il limite di impegno di lire 20 miliardi da destinare, a cura delle regioni, al completamento di iniziative in corso, di ammontare unitario tale da consentire la realizzazione di programmi funzionali. I fondi non utilizzati ai sensi del comma precedente e non impegnati entro il 31 marzo 1979, sono portati in aumento dei limiti di impegno autorizzati dall'art. 36. Per i programmi costruttivi fruenti dei contributi previsti dai commi precedenti, si applicano le norme della presente legge per quanto riguarda l'assegnazione delle abitazioni e la determinazione dei contributi. Nel caso in cui si tratti di completamento di iniziative edilizie, i cui lavori siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 16 ed all'art. 43. All'onere di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, recante "Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1979, n. 343, e' stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1980, n. 46. Il testo dell'art. 9 e' il seguente: "Art. 9. - Al fine di promuovere la proprieta' della casa tra le categorie meno abbienti, gli istituti e le sezioni di credito fondiario e edilizio possono erogare mutui assistiti dal contributo statale sugli interessi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni. I mutui possono essere concessi ai soggetti che abbiano un reddito familiare complessivo compreso nei limiti di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non siano proprietari di altra abitazione nel comune di residenza ne' in quello in cui prestano la propria attivita' lavorativa e nel quale ha luogo la costruzione o si trova l'alloggio da acquistare. I mutui devono essere utilizzati per l'acquisto dell'abitazione occupata dallo steseo beneficiario in base a regolare contratto di locazione, ovvero per l'acquisto o la costruzione di altra abitazione, non occupata nella quale il beneficiano trasferisca la propria residenza. La cessione o la locazione dell'alloggio entro dieci anni dalla data dell'acquisto o della costruzione dell'alloggio medesimo comporta la decadenza dal beneficio del contributo statale sugli interessi. Non possono usufruire dei mutui i soggetti che abbiano gia' beneficiato di contributi pubblici su mutui destinati ad edilizia convenzionata e agevolata. I mutui non possono essere utilizzati per l'acquisto o la costruzione di abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso ovvero siano accatastate nelle categorie A1, A8 e A9. Gli alloggi da acquistare o da costruire possono essere ubicati anche in aree non comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovranno essere comunque realizzati in conformita' alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Per gli alloggi gia' costruiti non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Ai mutui di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie il mutuo puo' coprire sino al cento per cento del prezzo di acquisto o di costruzione dell'abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'importo unitario massimo dei mutui e' quello previsto dal comma primo dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Per le revisioni dell'importo unitario massimo dei mutui, dei limiti di reddito e dei tassi di interesse si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e quelle dell'art. 13 del presente decreto. Alle regioni competono l'accertamento dei requisiti dei beneficiari, la concessione dei contributi e la verifica del rispetto delle priorita' indicate dal Comitato per la edilizia residenziale. La ripartizione dei fondi tra le regioni e' effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La gestione finanziaria del programma di cui al presente articolo e' disciplinata dal titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica l'art. 39 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno di lire 70 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1981, che sarnno iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari medesimi". - Il D.-L. 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1982, n. 23, e' stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1982, n. 84. Si trascrive il testo degli articoli 1, commi 4, 11 e 12, 2, commi 10 e 12, e 21-quinquies: "Art. 1. - 1-3. (Omissis). 4. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da aumento del limite massimo di mutuo e del costo del denaro per gli interventi di edilizia agevolata deliberati dalle regioni per i programmi del quadriennio 1978-81 di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e' autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di lire 150 miliardi. 5-10. (Omissis). 11. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' autorizzato il limite di impegno di 45 miliardi per il 1982, di 120 miliardi per il 1983, di 120 miliardi per il 1984 e di 115 miliardi per il 1985. 12. Per i programmi successivi al primo quadriennio 1978-1981 il CER provvede, in sede di deliberazione di riparto dei fondi tra le regioni a determinare gli obiettivi quantitativi e tipologici dei programmi di edilizia abitativa quantificando gli obiettivi fisici in relazione alle assegnazioni finanziarie ed alle rilevazioni dei costi". "Art. 2. - 1-9. (Omissis). 10. In alternativa ai mutui agevolati individuali di cui all'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, le regioni possono concedere ai soggetti da individuare con le modalita' previste da tale disposizione contributi in conto capitale di ammontare pari rispettivamente al 40 per cento, al 35 per cento ed al 30 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito dell'art. 20 delle legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, rispettivamente, per alloggi di nuova costruzione e per gli interventi di recupero. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le modalita' di erogazione del contributo ai beneficiari. 11. (Omissis). 12. Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al decimo comma del presente articolo e' autorizzato il limite di impegno di lire 30 miliardi per l'anno 1982". "Art. 21-quinquies. - Per le finalita' previste dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nel rispetto delle modalita' ivi previste sono stanziati venti miliardi di lire a valere sui fondi di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente decreto per il biennio 1982-83. Per il 1982 lo stanziamento e' determinato in lire dieci miliardi". - Il D.-L. 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1985, n. 34, e' stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1985, n. 84. Il testo dell'art. 3 e' il seguente: "Art. 3 (Immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica 1986-87). - 1. Per far fronte alla situazione abitativa del Paese e per l'immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica del biennio 1986-87, e' previsto un finanziamento di 5.350 miliardi di lire, alla cui copertura si provvede mediante: a) i proventi, i rientri e le altre entrate previste dall'art. 13, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87; b) l'apporto dello Stato di 1.750 miliardi di lire, in ragione di 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e 850 miliardi nel 1987. 2. Tale finanziamento e' destinato alla attuazione degli interventi previsti dai successivi commi da 6 a 11 e dal commna 9 dell'art. 4. 3. A norma dell'art. 35, sesto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al precedente comma 1, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. 4. All'onere di cui al precedente comma 1, lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Edilizia residenziale pubblica (rifinanziamento legge n. 94 del 1982)". 5. Sulla base degli indirizzi formulati dal CER, le regioni localizzano prioritariamente i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata di cui al presente articolo nei comuni dove sussiste una particolare tensione abitativa. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree si applica l'art. 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. 6. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'art. 1, primo comma, lettere a) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' autorizzata per il biennio 1986-87 l'assegnazione di lire 3.340 miliardi agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonche' ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. 6-bis. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, si fa obbligo agli stessi comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari di destinare, nel biennio 1986-87, una quota non inferiore al 2 per cento degli interventi di cui al comma 6 alla costruzione e ristrutturazione di abitazioni che consentano l'accesso e l'agibilita' interna ai cittadini motulesi deambulanti in carrozzina. 7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui all'art. 1, primo comma, lettera b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87, e' autorizzato il limite di impegno di lire 130 miliardi per il 1986 e di lire 150 miliardi per il 1987 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, fermo restando che le quote di lire 130 miliardi e di lire 280 miliardi, relative rispettivamente ai predetti anni 1986 e 1987, gravano sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera b). 7-bis. Nell'ambito dei limiti di impegno di cui al comma precedente il comitato esecutivo del CER destina un limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi. I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda al CER entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comitato esecutivo del CER individua i soggetti cui affidare la realizzazione del programma. Tali soggetti, entro sessanta giorni dalla promessa di contributo, sono tenuti a documentare la disponibilita' di aree idonee immediatamente utilizzabili". - Si trascrive il testo dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988 n. 67, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61: "Art. 22. - 1. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992. 2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio 1988 sono riservati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi. Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riservati all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno. 3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all'art. 16, legge 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all'art. 1, primo comma, lettera b), della medesima legge n. 457 del 1978, e' autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi e' destinata alle finalita' e con le modalita' di cui al comma 7-bis dell'art. 3 del d.-l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. - Si trascrive il testo degli articoli 2, comma 1, e 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica): "Art. 2 (Copertura finanziaria). - 1. Per gli anni 1992, 1993 e 1994, ferme restando le disponibilita' derivanti dall'art. 22, legge 11 marzo 1988, n. 67, il contributo dello Stato e' fissato in lire 80 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50 miliardi per il 1994, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la voce: "Rifinanziamento dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67"". "Art. 18 (Autorizzazione alla cessione in proprieta' del patrimonio realizzato da cooperative a proprieta' indivisa). - 1. Le cooperative a proprieta' indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere al CER o alla regione, in deroga al divieto statuario previsto dal secondo comma dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successve modificazioni, l'autorizzazione a cedere in proprieta' individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano gia' ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. 2. La regione puo' concedere l'autorizzazione a cedere gli alloggi a condizione che: a) siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo della societa', qualora non prevedano la possibilita' di realizzare alloggi da assegnare anche in proprieta' individuale; b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno il 60 per cento degli alloggi facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione ed essa sia deliberata a maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. Qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalita' degli alloggi la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprieta' individuale ovvero deve indicare alla regione la cooperativa o l'ente che si sono dichiarati disponibili ad acquistare gli stessi alloggi alle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 19, documentando tale disponibilita'; c) sia modificata la convenzione comunale di cessione o di concessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione in proprieta' individuale delle abitazioni realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica convenzione comunale, per la determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni, di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. I comuni nell'ambito di tale convenzione provvedono a determinare il prezzo di cessione ai soci sulla base dei seguenti criteri: 1) qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al comma 1 riguardi l'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione ai soci gia' assegnatari in godimento e' costituito dal valore delle singole unita' immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato; 2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) della presente lettera riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione e' determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 19, comma 2, e per la parte restante in misura pari al valore stesso; le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa; d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per i mutui in corso di ammortamento, l'entita' del contributo, nonche' il piano di riparto del mutuo e del contributo per il conseguente accollo individuale; e) la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori di eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni di cui al comma 1, si esprimano sul mantenimento o meno o sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di quelle gia' erogate; f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione al maggior importo ammesso originariamente al finanziamento sulla base della previsione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a proprieta' indivisa; g) per le cooperative a proprieta' indivisa con patrimonio superiore a centocinquanta alloggi, sia presentato alla regione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di cessione in proprieta' in base alle richieste dei propri soci, e la cessione sia relativa ad alloggi per i quali siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo. 3. Per gli alloggi ceduti in proprieta' individuale il tasso agevolato viene commisurato a quello previsto dalla legge di finanziamento per gli alloggi realizzati da cooperative a proprieta' individuale, riferito all'epoca della concessione del medesimo. Gli assegnatari che ottengano delle cessioni in proprieta' sono tenuti a rimborsare agli enti erogatori la differenza fra i contributi erogati fino alla data dell'assegnazione in proprieta' e quelli previsti, fino alla stessa data, per le cooperative a proprieta' individuale. La somma risultante deve essere restituita in un'unica soluzione, al momento dell'atto di assegnazione in proprieta', nella misura del 50 per cento del suo importo. In alternativa, l'ente erogatore, su richiesta dei soci interessati, puo' autorizzare il pagamento dell'intera somma risultante in dieci annualita' di uguale importo. Gli assegnatari che ottengano la cessione in proprieta' dell'alloggio sono altresi' tenuti a corrispondere le spese conseguenti alla modifica della convenzione comunale ed alla modifica del mutuo di cui alle lettere c) e d) del comma 2. 4. Le somme introitate ai sensi del presente articolo sono versate alla Cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera f) del primo comma dell'art. 13, legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. 5. Nella trasformazione dell'assegnazione in uso e godimento in assegnazione in proprieta' individuale, di cui al presente articolo, i requisiti soggettivi dei soci sono quelli stabiliti dalle leggi vigenti alla data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi". - La legge 14 febbraio 1963, n. 60, recante "Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1963, n. 44. L'art. 10 cosi' recita: "Art. 10. - Al finanziamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi: a) un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi indicati alle successive lettere b) e c), a carico dello Stato; b) un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico dei dipendenti, comunque qualificati, da aziende, amministrazioni, enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente; c) un contributo pari allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti, a carico delle aziende, enti e amministrazioni di cui alla precedente lettera b), escluse le ammistrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; d) un contributo a carico dello Stato per ciascun alloggio completato entro il 31 marzo 1973, in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire seicentomila a vano da corrispondersi per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio, ovvero dalla data della concessione dei mutui previsti dagli articoli 16 e seguenti della presente legge; e) con l'impiego del gettito dei fondi derivanti dai riscatti anticipati e dalle rate di ammortamento degli alloggi comunque assegnati in proprieta' ai sensi della presente legge; f) con l'impiego dei canoni relativi agli alloggi trasferiti in proprieta' agli Istituti autonomi per le case popolari, all'istituto nazionale case impiegati dello Stato ed altri enti ed istituti ai sensi dell'art. 4 e degli alloggi assegnati in locazione ai sensi del successivo art. 29. I contributi previsti alle lettere a), b) e c) saranno versati per il periodo di sette anni a partire dal 1 aprile 1963. Sono esenti dal contributo indicato alla lettera b) i lavoratori addetti al settore agricolo". - Si trascrive il testo del comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: "24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro gia' obbligati al contributo di cui all'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, e' prorogato il contributo di cui all'art. 22 della citata legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali". - Il testo dell'art. 1, comma 9, della gia' citata legge n. 498 del 1992, cosi' recita: "9. Le annualita' da corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'art. 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno". - Si trascrive il testo dell'art. 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)": "8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e' stabilito, per l'anno finanziario 1994, a norma dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unita'". - La legge 23 dicembre 1994, n, 724, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304 supplemento ordinario. Il testo dell'art. 38 e' il seguente: "Art. 38 (Disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti). - 1. Le annualita' da corrispondere per il 1995 alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'art. 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno". - L'art. 1, comma 60, della gia' citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, cosi' recita: "60. Le annualita' da corrispondere per il 1996 alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'art. 9 del d.-l. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'art. 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno". - Il testo dell'art. 13 della sopra richiamata legge n. 457 del 1978, e' il seguente: "Art. 13 (Fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica). - Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conti correnti istituiti dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 maggio 1975, n. 166, sono trasferiti alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, presso la quale vengono depositate anche le somme derivanti da: a) gli stanziamenti previsti per il finanziamento del piano per l'edilizia di cui alla presente legge; b) i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e le somme dovute dallo Stato in base alle vigenti disposizioni e ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive leggi di proroga dei versamenti dei contributi stessi, da versare trimestralmente; c) tutti i rientri contabilizzati nella gestione speciale prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, compresi quelli destinati, in base al prescritto decreto del Ministro dei lavori pubblici, alle finalita' di cui all'art. 25, lettere b) e c), della legge 8 agosto 1977, n. 513; d) i limiti di impegno autorizzati dalla presente legge per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16; e) i limiti di impegno, comunque autorizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per la concessione di contributi per interventi di edilizia residenziale, con la sola esclusione di quelli relativi alla realizzazione di alloggi di servizio, come definiti dall'art. 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; f) dai recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione dei contributi per interventi di edilizia agevolata gia' erogati a favore degli istituti di credito".