Art. 61 
            Mercati regolamentati di strumenti finanziari 
 
  1.  L'attivita'   di   organizzazione   e   gestione   di   mercati
regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa  ed  e'
esercitata da  societa'  per  azioni,  anche  senza  scopo  di  lucro
(societa' di gestione). 
  2. La CONSOB determina con regolamento: 
    a) il capitale minimo delle societa' di gestione; 
    b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di organizzazione
e gestione dei mercati che possono essere svolte  dalle  societa'  di
gestione. 
  3. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, sentita la CONSOB, determina con regolamento  i  requisiti
di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo nelle societa' di gestione. 
Si applica l'articolo 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza e'
pronunciata dalla CONSOB. 
  4. Il regolamento previsto dal comma  3  stabilisce  le  cause  che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La
sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 3. 
  5. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, sentita la CONSOB, determina con regolamento  i  requisiti
di onorabilita' dei partecipanti al capitale, individuando la  soglia
partecipativa a tal fine rilevante. 
  6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle  societa'  di
gestione, effettuati direttamente  o  indirettamente,  anche  per  il
tramite  di  societa'  controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per
interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto  acquirente
entro ventiquattro ore  alla  CONSOB  e  alla  societa'  di  gestione
unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte  degli
acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5. 
  7. In assenza dei requisiti o in mancanza della  comunicazione  non
puo' essere esercitato  il  diritto  di  voto  inerente  alle  azioni
eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 5. 
  8. In caso di inosservanza del divieto previsto  dal  comma  7,  si
applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione puo'  essere  proposta
anche dalla CONSOB entro il termine previsto dall'articolo 14,  comma
6. 
  9. Alle societa' di gestione si  applicano  le  disposizioni  della
parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli
157, 158 e 165. 
  10. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica, sentite la  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB,  individua  le
caratteristiche  delle   negoziazioni   all'ingrosso   di   strumenti
finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del  presente
decreto.