Art. 61 Estinzione delle contravvenzioni 1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 57 e 58 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Le aziende unita' sanitarie locali sono l'organo di vigilanza competente per il procedimento diretto alla estinzione della contravvenzione di cui al Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e agiscono a tal fine in coordinamento con le autorita' indicate all'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 luglio 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri TREU, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Note all'art. 61: - Il capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 1995, cosi' intitola: ¼Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. - Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (per l'argomento e la pubblicazione si veda nota nelle premesse) come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 (per l'argomento e la pubblicazione si veda nelle note alle premesse) e' il seguente: "Art. 23 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e' svolta dall'unita' sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale del vigili dei fuoco, nonche', per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la Commissione consultiva permanente, l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unita' sanitaria locale competente per territorio. 3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie". - Per il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si veda nelle note alle premesse.