Art. 61 
 
 
               Soluzioni di firma elettronica avanzata 
 
  1. L'invio tramite posta elettronica certificata  di  cui  all'art.
65, comma 1, lettera c-bis) del  Codice,  effettuato  richiedendo  la
ricevuta completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del  decreto
2 novembre 2005  recante  «Regole  tecniche  per  la  formazione,  la
trasmissione  e  la  validazione,  anche   temporale,   della   posta
elettronica certificata» sostituisce, nei  confronti  della  pubblica
amministrazione,  la  firma  elettronica  avanzata  ai  sensi   delle
presenti regole tecniche. 
  2. L'utilizzo della  Carta  d'Identita'  Elettronica,  della  Carta
Nazionale  dei  Servizi,  del  documento  d'identita'  dei   pubblici
dipendenti (Mod. ATe),  del  passaporto  elettronico  e  degli  altri
strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della  pubblica
amministrazione,la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti
regole tecniche per i servizi e le attivita' di cui agli articoli  64
e 65 del codice. 
  3. I formati della firma di cui al comma 2 sono gli stessi previsti
ai sensi dell'art. 4, comma 2. 
  4. Le applicazioni di verifica della firma generata  ai  sensi  del
comma 2 devono accertare che il certificato digitale  utilizzato  nel
processo di verifica corrisponda ad uno degli  strumenti  di  cui  al
medesimo comma. 
  5. I certificatori accreditati che  emettono  certificati  per  gli
strumenti di cui al comma 2 rendono disponibili strumenti di verifica
della firma. 
  6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 55, comma 1, al fine di
favorire la realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata,
l'Agenzia elabora Linee  guida  sulla  base  delle  quali  realizzare
soluzioni di firma elettronica avanzata conformi alle presenti regole
tecniche.