Art. 61 Copertura finanziaria 1. ((Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 18, comma 8-septies, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46, comma 1-bis, 46-bis e 56, pari a 41,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 104,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 62,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 75,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 57,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 46,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:)) a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 12 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55; (( b)quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;)) (( c) quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;)) d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato; ((d-bis) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;)) ((d-ter) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;)) ((d-quater) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;)) e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui al penultimo periodo della presente lettera. La misura dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) da adottare entro il 31 dicembre 2013; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi - si riporta il comma 1 dell'articolo 14, del D.L. 18-10-2012 n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese Convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n. 294, S.O. : "Art. 14 Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali 1. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N) - Italia], per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle aree dell'intero territorio nazionale, tenendo conto delle singole specificita' territoriali e della copertura delle aree a bassa densita' abitativa, definite dal medesimo regime d'aiuto.". - si riporta il comma secondo dell'articolo 47, della legge 20-5-1985 n. 222 recante Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129, S.O. : "Art. 47. A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica." - si riporta il comma 515 dell'art. 1 della L. 24-12-2012 n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.: "515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attivita' commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo e' determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo e' di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016." - si riporta l'Allegato I del Decreto Legislativo 26-10-1995 n. 504 recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre 1995, n. 279, S.O.: "Allegato I Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico Prodotti energetici Benzina con piombo : euro 564,00 per mille litri ; Benzina : euro 564,00 per mille litri ; Petrolio lampante o cherosene: usato come carburante: lire 625.620 per mille litri ; usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620 per mille litri ; Oli da gas o gasolio : usato come carburante: euro 423,00 per mille litri ; usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri ; Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg. (1) ; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg. Gas di petrolio liquefatti: usato come carburante: euro 227,77 per mille kg. ; usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg. ; Gas naturale : per autotrazione: lire zero ; per combustione per usi industriali: lire 20 al mc ; per combustione per usi civili : a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.; b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.; c) per altri usi civili lire 332 al mc.; per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote : a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc.; b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso riscaldamento: - da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; - da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi Alcole e bevande alcoliche Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato ; Vino: lire zero; Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero; Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro ; Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro 2) . TABACCHI LAVORATI a) sigari 23,00%; b) sigaretti 23,00%; c) sigarette 58,50%; d) tabacco da fumo: 1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 56,00%; 2) altri tabacchi da fumo 56,00%; e) tabacco da fiuto 24,78%; f) tabacco da masticare 24,78%; Fiammiferi di ordinario consumo: a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino a 0,258 euro la scatola; b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la scatola; c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la scatola; d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la scatola; e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola. Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi: Prodotto - Euro per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10 Cerini - 0,0103 Bossoli - 0,0103 Familiari - 0,0083 Cucina - 0,0114 Maxi-box - 0,0083 Svedesi - 0,0170 Minerva - 0,0165 Controvento - 0,0341 Fiammiferone - 0,0501 Caminetto - 0,090 KM Carezza - 0,0083 KM Casa - 0,0083 KM Superlungo - 0,0114 KM Jolly - 0,0062 KM Europa - 0,0165 KM Super Mini - 0,0170 KM Carezza Mini - 0,0170 KM Camino - 0,0501 KM Camino Maxi - 0,090 KM Jumbo - 0,090 Cuoco - 0,0083 Lampo - 0,0170 Flip - 0,0165 Fiammata - 0,0501 Energia elettrica Per ogni kWh di energia impiegata (3) : per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh ; per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: 1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820. Imposizioni diverse Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg. Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. " - si riportano i commi 1 e 2 dell' articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 recante Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni, pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2002, n. 16, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 2002, n. 49: "Art.5.Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002 (17), l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001. 2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresi', ai seguenti soggetti: a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997; c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.". - si riporta il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita', pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2007, n. 68, S.O. : "Art. 6. Aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante. ( Omissis) 2. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 1 e' rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea. ( Omissis)" - si riporta il comma 1 dell'articolo 24 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012), pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265, S.O.: "Art. 24 Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attivita' culturali 1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attivita' cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalita' di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e' disposto con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati."