Art. 61 Funzionario o Ufficiale alla sicurezza CIS 1. Nell'ambito degli Organi e delle Organizzazioni di sicurezza istituiti presso le amministrazioni, gli enti e gli operatori economici, i Funzionari o Ufficiali alla sicurezza CIS, i relativi sostituti ed i designati sono responsabili della corretta applicazione e del rispetto delle norme poste a tutela delle informazioni classificate trattate con sistemi e prodotti delle tecnologie dell'informazione. 2. Ove siano stati costituiti sistemi informatici isolati o distribuiti il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza dell'Organo centrale o periferico nomina un Amministratore di sistema, su designazione del Funzionario o Ufficiale alla sicurezza CIS. L'amministratore di sistema e' inserito nell'organizzazione di sicurezza e dipende dal Funzionario o Ufficiale alla sicurezza dei CIS. 3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 deve possedere conoscenze tecniche e capacita' professionali idonee a garantire l'efficace svolgimento delle relative funzioni.