Art. 61 
 
 
                          Poteri accessori 
 
  1. Nell'esercizio dei poteri  di  risoluzione,  la  Banca  d'Italia
puo', salvi i diritti  di  risarcimento  e  indennizzo  previsti  dal
presente decreto: 
    a) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92, disporre in caso
di  trasferimento  di  strumenti  finanziari,  diritti,  attivita'  o
passivita', che questi siano acquistati liberi da ogni peso,  vincolo
od onere; 
    b) dichiarare estinto il diritto ad acquisire ulteriori azioni  o
altre partecipazioni; 
    c)  richiedere  ai  soggetti  competenti,  anche  stranieri,   di
disporre l'esclusione o la sospensione  dalla  negoziazione  o  dalla
quotazione ufficiale di strumenti finanziari nella rispettiva sede di
negoziazione o l'esclusione o sospensione di offerte al  pubblico  di
strumenti finanziari; 
    d) prevedere che, in caso di cessione  di  strumenti  finanziari,
diritti, attivita'  o  passivita',  il  cessionario  subentri  -  con
esclusione di diritti e obblighi del cedente - nei  diritti  o  negli
obblighi dell'ente sottoposto a  risoluzione  compresi,  fatto  salvo
l'articolo 47, commi 9 e 10, quelli relativi alla partecipazione alle
infrastrutture di mercato nonche' in tutti i rapporti processuali, in
deroga all'articolo 111 del codice di procedura civile; 
    e) imporre all'ente sottoposto a risoluzione e al cessionario  di
fornirsi reciprocamente informazioni e assistenza; 
    f) modificare o sciogliere contratti di cui l'ente  sottoposto  a
risoluzione e' parte o sostituirne un contraente con il cessionario. 
  2. Se necessario per assicurare l'efficacia della  risoluzione  con
riferimento ai poteri di cui al  comma  1,  possono  essere  adottate
misure volte a garantire la continuita' dell'attivita' di  impresa  o
dei contratti dell'ente  sottoposto  a  risoluzione  o,  in  caso  di
cessione, per permetterne l'esercizio da parte di un cessionario.  Le
misure   comprendono,   ove   necessario,   la   sospensione   o   la
disattivazione dei meccanismi terminativi  esercitabili  in  caso  di
sostituzione del contraente originario o del suo controllante. 
  3. I poteri di cui al comma 1, lettera d), e al  comma  2  lasciano
impregiudicato l'articolo 64, nonche': 
    a) il diritto del dipendente dell'ente sottoposto  a  risoluzione
di sciogliersi dal contratto di lavoro; 
    b) fatti salvi gli articoli 66, 67  e  68,  la  facolta'  per  la
controparte di un contratto di esercitare  i  diritti  derivanti  dal
contratto, incluso lo scioglimento, se gli stessi  sono  esercitabili
in base a presupposti diversi dalla mera sostituzione del  contraente
originario o del suo controllante.