Art. 61 
 
                Disposizioni in materia di morosita' 
                    nel servizio idrico integrato 
 
  1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995,
n. 481, l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta direttive  per
il contenimento della morosita'  degli  utenti  del  servizio  idrico
integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  assicurando  che  sia  salvaguardata,
tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori,  la
copertura  dei  costi  efficienti  di  esercizio  e  investimento   e
garantendo il quantitativo  minimo  vitale  di  acqua  necessario  al
soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli  utenti
morosi. 
  2. Ai fini del comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico definisce le  procedure  per  la  gestione  della
morosita' e  per  la  sospensione  della  fornitura,  assicurando  la
copertura tariffaria dei relativi costi. 
 
          Note all'art. 61: 
              La legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle Autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita'"  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1995, n. 270 (S.O.) 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   8,   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali": 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. - 1. La  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno."