Art. 61 
 
 
                        (Procedura ristretta) 
 
  1. Nelle procedure ristrette  qualsiasi  operatore  economico  puo'
presentare una domanda di partecipazione in risposta a un  avviso  di
indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I,
lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni  richieste
dall'amministrazione   aggiudicatrice   ai   fini   della   selezione
qualitativa. 
  2.  Il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  del
bando di gara o, se e' utilizzato un avviso di  preinformazione  come
mezzo di indizione di una gara,  dalla  data  d'invio  dell'invito  a
confermare interesse. 
  3. A seguito  della  valutazione  da  parte  delle  amministrazioni
aggiudicatrici delle informazioni  fornite,  soltanto  gli  operatori
economici invitati possono presentare un'offerta. Le  amministrazioni
aggiudicatrici possono limitare il  numero  di  candidati  idonei  da
invitare a partecipare alla procedura in conformita' all'articolo 91.
Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di trenta  giorni
dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. 
  4.  Nel  caso  in  cui  le  amministrazioni  aggiudicatrici   hanno
pubblicato  un  avviso  di   preinformazione   non   utilizzato   per
l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle
offerte puo' essere ridotto a dieci giorni purche'  siano  rispettate
tutte le seguenti condizioni: 
  a) l'avviso  di  preinformazione  contiene  tutte  le  informazioni
richieste nel citato allegato XIV, parte I,  lettera  B  sezione  B1,
purche'  dette  informazioni  siano  disponibili  al  momento   della
pubblicazione dell'avviso di preinformazione; 
  b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla  pubblicazione
da non meno di trentacinque giorni e  non  oltre  dodici  mesi  prima
della data di trasmissione del bando di gara. 
  5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo  3,  comma
1, lettera c), possono fissare il  termine  per  la  ricezione  delle
offerte di concerto  con  i  candidati  selezionati,  purche'  questi
ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le
loro  offerte.  In  assenza  di  un  accordo  sul  termine   per   la
presentazione delle offerte, il termine non puo' essere  inferiore  a
dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. 
  6.  Quando,  per  motivi  di  urgenza   debitamente   motivati   e'
impossibile  rispettare  i  termini  minimi  previsti   al   presente
articolo, l'amministrazione aggiudicatrice puo' fissare: 
  a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non
inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del  bando  di
gara; 
  b) un termine di ricezione delle  offerte  non  inferiore  a  dieci
giorni a decorrere dalla  data  di  invio  dell'invito  a  presentare
offerte.