Art. 61 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Con decreto del Ministro delegato per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono aggiornate  e  coordinate
le regole tecniche previste dall'articolo 71 del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82. Le regole tecniche  vigenti  nelle  materie  del
Codice   dell'amministrazione   digitale   restano   efficaci    fino
all'adozione del decreto di cui al primo periodo.  Fino  all'adozione
del suddetto decreto ministeriale, l'obbligo per  le  amministrazioni
pubbliche di adeguare i propri sistemi di  gestione  informatica  dei
documenti, di cui all'articolo 17  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  13  novembre  2014,  e'  sospeso,  salva  la
facolta' per le amministrazioni medesime di adeguarsi  anteriormente.
Fino all'adozione  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo  n.
82 del 2005, come modificato dall'articolo 25 del  presente  decreto,
restano efficaci le disposizioni dell'articolo  29,  comma  3,  dello
stesso decreto nella formulazione previgente  all'entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  2. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a)  le  parole:  «presente  decreto»,  ovunque  ricorrano,   sono
sostituite dalle seguenti: «presente Codice»; 
    b) la parola: «DigitPA», ovunque  ricorra,  e'  sostituita  dalla
seguente: «AgID»; 
    c) la  rubrica  del  Capo  VIII  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Sistema pubblico di connettivita'»  e  la  ripartizione  in  sezioni
dello stesso Capo e' abrogata; 
    d) la  parola  «cittadino»,  ovunque  ricorra,  si  intende  come
«persona fisica» e le espressioni «chiunque» e «cittadini e imprese»,
ovunque ricorrano, si intendono come «soggetti giuridici». 
  3. All'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.
141, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Tale
sistema  puo'  essere  utilizzato  anche  per  svolgere  funzioni  di
supporto al controllo delle identita' e alla prevenzione del furto di
identita' in settori  diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,
limitatamente   al   riscontro   delle   informazioni    strettamente
pertinenti.»; 
    b) al comma 5, dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente:
«b-bis) i soggetti di cui all'articolo 27 del decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82;». 
  4. All'articolo 28, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«ovvero siano dotati di identita'  digitale  di  livello  massimo  di
sicurezza nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto
decreto legislativo n. 82 del 2005». 
  5. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
  «4-ter.  La  societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma  15,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei  poli  strategici
per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati,
delle  applicazioni  e  delle  infrastrutture  delle  amministrazioni
centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale  di  cui
al comma 4.». 
  6. All'articolo 4, comma 3-quater del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, le parole:  «previsto  dall'articolo  20  del  decreto-legge  22
giugno  2012,  n.  83»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previsto
dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; le
parole  «dell'articolo  83»  e  le  parole  «all'articolo  86»   sono
soppresse. 
  7. Le disposizioni di cui al presente decreto  legislativo  non  si
applicano alle procedure e ai contratti i cui relativi bandi o avvisi
di gara siano stati  pubblicati  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  8. All'articolo 21 del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis) le parole «A decorrere  dal  termine  indicato
nel comma 2-ter, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole
da «secondo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«secondo le  modalita'  e  utilizzando  i  servizi  resi  disponibili
dall'INPS»; 
    b) al comma 2-bis) le parole da  «secondo»  fino  alla  fine  del
comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «secondo  le  modalita'  e
utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS»; 
    c) i commi 2-ter) e 2-quater) sono abrogati. 
  9. Nei sessanta giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, rimane in vigore l'obbligo per  la  lavoratrice
di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza  indicante
la data presunta del  parto,  nonche'  la  dichiarazione  sostitutiva
attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 21  del  decreto
legislativo n. 151 del 2001. 
 
          Note all'art. 61: 
              - Per il testo  dell'articolo  71  del  citato  decreto
          legislativo n. 82 del 2005 si veda la nota all'articolo 56. 
              - si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  13  novembre  2014,
          recante  "Regole  tecniche  in   materia   di   formazione,
          trasmissione,   copia,   duplicazione,    riproduzione    e
          validazione temporale dei documenti informatici nonche'  di
          formazione e conservazione dei documenti informatici  delle
          pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli  20,  22,
          23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del  Codice
          dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
          n. 82 del 2005": 
              «Art. 17. Disposizioni finali 
              1. Il presente decreto entra in vigore  decorsi  trenta
          giorni dalla data della sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  adeguano  i  propri
          sistemi di gestione informatica dei documenti entro  e  non
          oltre diciotto mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Fino al completamento  di  tale  processo  possono
          essere applicate le  previgenti  regole  tecniche.  Decorso
          tale termine si applicano le presenti regole tecniche. 
              Il presente decreto e' inviato ai competenti organi  di
          controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana.». 
              - per il testo  dell'articolo  29  del  citato  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  si  veda   la   nota
          all'articolo 25. 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  29  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nella formulazione
          previgente all'entrata in vigore del presente decreto: 
              « Art. 29. Accreditamento 
              1.  I  certificatori  che   intendono   conseguire   il
          riconoscimento del possesso dei requisiti del livello  piu'
          elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, chiedono di
          essere accreditati presso DigitPA. 
              2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti  di  cui
          all'articolo  27,  ed  allegare  alla  domanda   oltre   ai
          documenti  indicati  nel  medesimo  articolo   il   profilo
          professionale del personale responsabile della  generazione
          dei dati per la creazione e per la  verifica  della  firma,
          della  emissione  dei  certificati  e  della  gestione  del
          registro dei  certificati  nonche'  l'impegno  al  rispetto
          delle regole tecniche. 
              3. Il richiedente, se soggetto privato, in  aggiunta  a
          quanto previsto dal comma 2, deve inoltre: 
              a) avere forma giuridica di societa' di capitali  e  un
          capitale sociale non inferiore a quello necessario ai  fini
          dell'autorizzazione  alla  attivita'  bancaria   ai   sensi
          dell'articolo 14 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
              b) garantire  il  possesso,  oltre  che  da  parte  dei
          rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti
          alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti
          al controllo, dei requisiti di  onorabilita'  richiesti  ai
          soggetti  che   svolgono   funzioni   di   amministrazione,
          direzione e controllo presso banche ai sensi  dell'articolo
          26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              4. La domanda di accreditamento  si  considera  accolta
          qualora   non   venga   comunicato    all'interessato    il
          provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
          presentazione della stessa. 
              5. Il termine di cui al comma 4,  puo'  essere  sospeso
          una  sola  volta  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
          presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
          richiesta  di  documenti  che  integrino  o  completino  la
          documentazione  presentata  e  che  non  siano  gia'  nella
          disponibilita' di DigitPA o che questo non possa  acquisire
          autonomamente.  In  tale  caso,  il  termine   riprende   a
          decorrere dalla  data  di  ricezione  della  documentazione
          integrativa. 
              6. A seguito dell'accoglimento della  domanda,  DigitPA
          dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito  elenco
          pubblico, tenuto da DigitPA stesso e consultabile anche  in
          via telematica, ai fini dell'applicazione della  disciplina
          in questione. 
              7. Il certificatore accreditato puo' qualificarsi  come
          tale  nei  rapporti  commerciali   e   con   le   pubbliche
          amministrazioni. 
              8.  Il  valore  giuridico  delle   firme   elettroniche
          qualificate e delle firme digitali  basate  su  certificati
          qualificati  rilasciati  da  certificatori  accreditati  in
          altri   Stati   membri   dell'Unione   europea   ai   sensi
          dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE e'
          equiparato a quello  previsto  per  le  firme  elettroniche
          qualificate e per le firme digitali basate  su  certificati
          qualificati emessi dai certificatori accreditati  ai  sensi
          del presente articolo. 
              9. Alle attivita' previste dal presente articolo si  fa
          fronte nell'ambito delle risorse di DigitPA, senza nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.» 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  n.82  del
          2005 si vedano le note alle premesse. 
              - si riporta il testo dell'articolo 30-ter del  decreto
          legislativo 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 30-ter Sistema di prevenzione 
              1.   E'   istituito,    nell'ambito    del    Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  un  sistema  pubblico  di
          prevenzione, sul  piano  amministrativo,  delle  frodi  nel
          settore del credito al consumo e dei pagamenti  dilazionati
          o  differiti,  con  specifico  riferimento  al   furto   di
          identita'. Tale sistema puo' essere  utilizzato  anche  per
          svolgere funzioni di supporto al controllo delle  identita'
          e alla  prevenzione  del  furto  di  identita'  in  settori
          diversi da quelli precedentemente  indicati,  limitatamente
          al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti. 
              2. Il sistema di prevenzione  e'  basato  sull'archivio
          centrale informatizzato di cui all'articolo  30-quater,  di
          seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di  cui
          al comma 9 del presente articolo. 
              3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          titolare dell'archivio e puo' avvalersi,  per  la  gestione
          dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente
          gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e  delle
          finanze e l'ente gestore  sono  disciplinati  con  apposita
          convenzione,  dalla  quale  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  fatte
          salve le attribuzioni previste dalla vigente  normativa  ad
          altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, funzioni  di  competenza  statale  in  materia  di
          monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
          imprese che offrono servizi assimilabili alla  prevenzione,
          sul piano  amministrativo,  delle  frodi  nei  settori  del
          credito e dei servizi. 
              5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi  i
          seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti: 
              a) le banche,  comprese  quelle  comunitarie  e  quelle
          extracomunitarie, e gli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco generale di cui all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica,
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del  codice
          di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
              b-bis) i soggetti di cui all'articolo  27  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
              c) i fornitori di servizi interattivi  associati  o  di
          servizi di accesso condizionato ai sensi  dell'articolo  2,
          comma 1, lettera q),  del  decreto  legislativo  31  luglio
          2005, n. 177; 
              c-bis) le imprese di assicurazione; 
              d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le
          imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a
          c)  servizi  assimilabili  alla  prevenzione,   sul   piano
          amministrativo,  delle   frodi,   in   base   ad   apposita
          convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          dalla quale non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' individuata, previo parere del gruppo di  lavoro
          di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui  e'
          consentita la partecipazione al sistema di prevenzione. 
              7. Gli aderenti inviano all'ente gestore  richieste  di
          verifica  dell'autenticita'  dei   dati   contenuti   nella
          documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
          una  dilazione  o  un   differimento   di   pagamento,   un
          finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
          servizio    a    pagamento    differito.    La     verifica
          dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al  di
          fuori  dei  casi  e  delle  finalita'   previste   per   la
          prevenzione del furto di identita'.  Gli  aderenti  inviano
          altresi', in forma scritta, una  comunicazione  riguardante
          l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito  dei  settori
          di cui al comma 1, all'indirizzo  risultante  dai  registri
          anagrafici della persona fisica titolare del rapporto.  Gli
          aderenti   trasmettono   al   titolare   dell'archivio   le
          informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
          frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
          elettronica o interattivi. 
              7-bis.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma   7,
          nell'ambito  dello  svolgimento  della  propria   specifica
          attivita', gli aderenti possono  inviare  all'ente  gestore
          richieste di verifica dell'autenticita' dei dati  contenuti
          nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi
          in cui ritengono utile, sulla base della valutazione  degli
          elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime. 
              8.  Nell'ambito  del   sistema   di   prevenzione,   e'
          istituito, presso l'ente  gestore,  un  servizio  gratuito,
          telefonico  e  telematico,   che   consente   di   ricevere
          segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
          di aver subito  frodi  configuranti  ipotesi  di  furto  di
          identita'. 
              9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera,  senza
          nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello  Stato,  un
          gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo,  impulso
          e  coordinamento,  al  fine  di  migliorare   l'azione   di
          prevenzione delle frodi nel settore del credito al  consumo
          e del furto  di  identita'  a  livello  nazionale,  nonche'
          compiti finalizzati alla  predisposizione,  elaborazione  e
          studio dei dati statistici, in forma anonima,  relativi  al
          comparto delle frodi ai sensi  del  comma  1  del  presente
          articolo.  Il  gruppo  di  lavoro  e'   composto   da   due
          rappresentanti,  di  cui  un  titolare  e   un   supplente,
          designati  rispettivamente  da  ciascuna  delle   autorita'
          indicate:  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
          Ministero   dell'interno,   Ministero   della    giustizia,
          Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia
          di  finanza.  La  segreteria  del  gruppo  di   lavoro   e'
          assicurata dall'ente gestore. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina  dei
          componenti del gruppo di lavoro. Il  gruppo  di  lavoro  ha
          carattere permanente. I componenti  del  gruppo  di  lavoro
          durano  in  carica  un  triennio.  Per  la   partecipazione
          all'attivita'  del  gruppo  di  lavoro  non  sono  previsti
          compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di  lavoro
          e' presieduto  dal  componente  del  gruppo  designato  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  quale,  in
          ragione dei temi  trattati,  integra  la  composizione  del
          gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
          categoria  dei  soggetti   aderenti   e   degli   operatori
          commerciali,  nonche'  con  gli  esperti  delle  Forze   di
          polizia,  designati   dal   Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza   del   Ministero   dell'interno.   Il   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  30  aprile  di
          ciascun anno, riferisce al  Parlamento,  sulla  base  della
          relazione predisposta dal gruppo di lavoro,  in  ordine  ai
          risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi  svolta
          entro il 31  dicembre  del  precedente  anno.  Il  titolare
          dell'archivio, anche attraverso l'attivita'  di  studio  ed
          elaborazione dei dati disponibili da parte  del  gruppo  di
          lavoro, svolge attivita' d'informazione  e  conoscenza  sui
          rischi del fenomeno delle frodi, anche  mediante  l'ausilio
          di  campagne  pubblicitarie  curate  dalla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri.  A  tali  attivita',  i  soggetti
          preposti fanno fronte con le risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.» 
              - si riporta il testo  dell'articolo  28,  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come  modificata  dal
          presente decreto: 
              <<Art. 28. Obblighi rafforzati 
              1. Gli  enti  e  le  persone  soggetti  alla  direttiva
          applicano misure  rafforzate  di  adeguata  verifica  della
          clientela  in  presenza  di  un  rischio  piu'  elevato  di
          riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei
          casi indicati ai commi 2, 4 e 5. 
              2. Quando il cliente non e' fisicamente  presente,  gli
          enti e le persone soggetti  al  presente  decreto  adottano
          misure specifiche e adeguate per compensare il rischio piu'
          elevato applicando una o piu'  fra  le  misure  di  seguito
          indicate: 
              a) accertare l'identita' del cliente tramite documenti,
          dati o informazioni supplementari; 
              b) adottare misure supplementari per la verifica  o  la
          certificazione  dei  documenti  forniti  o  richiedere  una
          certificazione  di  conferma  di  un  ente   creditizio   o
          finanziario soggetto alla direttiva; 
              c)  assicurarsi  che  il   primo   pagamento   relativo
          all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al
          cliente presso un ente creditizio. 
              3. Gli obblighi di identificazione e adeguata  verifica
          della clientela  si  considerano  comunque  assolti,  anche
          senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: 
              a)  qualora  il  cliente  sia  gia'   identificato   in
          relazione a un rapporto in essere, purche' le  informazioni
          esistenti siano aggiornate; 
              b) per le operazioni effettuate con  sistemi  di  cassa
          continua o di sportelli automatici,  per  corrispondenza  o
          attraverso soggetti che svolgono attivita' di trasporto  di
          valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni  sono
          imputate  al  soggetto  titolare  del  rapporto  al   quale
          ineriscono; 
              c) per i clienti i cui dati identificativi e  le  altre
          informazioni da acquisire risultino da  atti  pubblici,  da
          scritture private autenticate o da certificati  qualificati
          utilizzati  per  la  generazione  di  una  firma   digitale
          associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  siano
          dotati  di  identita'  digitale  di  livello   massimo   di
          sicurezza nell'ambito del Sistema di  cui  all'articolo  64
          del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005; 
              d) per i clienti i cui dati identificativi e  le  altre
          informazioni da acquisire risultino da dichiarazione  della
          rappresentanza e dell'autorita' consolare  italiana,  cosi'
          come indicata nell'articolo 6 del  decreto  legislativo  26
          maggio 1997, n. 153. 
              4.  In  caso  di  conti  di  corrispondenza  con   enti
          corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi
          devono: 
              a)  raccogliere  sull'ente  creditizio   corrispondente
          informazioni  sufficienti  per  comprendere  pienamente  la
          natura delle sue attivita' e per determinare, sulla base di
          pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
          chiunque, la sua reputazione e la qualita' della  vigilanza
          cui e' soggetto; 
              b) valutare la qualita' dei  controlli  in  materia  di
          contrasto al riciclaggio o al finanziamento del  terrorismo
          cui l'ente corrispondente e' soggetto; 
              c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di
          suo  incaricato  ovvero  di  un  soggetto  che  svolge  una
          funzione  equivalente  prima  di  aprire  nuovi  conti   di
          corrispondenza; 
              d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con
          l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi; 
              e) assicurarsi che  l'ente  di  credito  corrispondente
          abbia verificato  l'identita'  dei  clienti  che  hanno  un
          accesso  diretto  ai  conti   di   passaggio,   che   abbia
          costantemente assolto gli  obblighi  di  adeguata  verifica
          della  clientela  e  che,  su  richiesta,   possa   fornire
          all'intermediario  finanziario  controparte  i   dati   del
          cliente  e  del  titolare  effettivo  ottenuti  a   seguito
          dell'assolvimento di tali obblighi . 
              5.  Per  quanto  riguarda  le  operazioni,  i  rapporti
          continuativi o le  prestazioni  professionali  con  persone
          politicamente  esposte  residenti   in   un   altro   Stato
          comunitario o in un Stato extracomunitario, gli enti  e  le
          persone soggetti al presente decreto devono: 
              a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio  per
          determinare se il cliente  sia  una  persona  politicamente
          esposta; 
              b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di
          suo  incaricato  ovvero  di  un  soggetto  che  svolge  una
          funzione  equivalente,  prima  di   avviare   un   rapporto
          continuativo con tali clienti; 
              c)  adottare  ogni  misura   adeguata   per   stabilire
          l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto
          continuativo o nell'operazione; 
              d) assicurare un controllo continuo  e  rafforzato  del
          rapporto continuativo o della prestazione professionale. 
              6. Gli intermediari finanziari  non  possono  aprire  o
          mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza  con
          una banca di comodo. 
              7. Gli enti e le persone soggetti al  presente  decreto
          prestano particolare  attenzione  a  qualsiasi  rischio  di
          riciclaggio o di finanziamento del  terrorismo  connesso  a
          prodotti  o  transazioni  atti  a  favorire  l'anonimato  e
          adottano le misure eventualmente necessarie  per  impedirne
          l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento  del
          terrorismo. 
              7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai
          gruppi  regionali  costituiti  sul  modello  del   GAFI   e
          dall'OCSE,  nonche'  delle  informazioni   risultanti   dai
          rapporti  di   valutazione   dei   sistemi   nazionali   di
          prevenzione  del  riciclaggio  e  del   finanziamento   del
          terrorismo e delle difficolta' riscontrate nello scambio di
          informazioni e nella cooperazione bilaterale,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito
          il Comitato di sicurezza finanziaria, individua  una  lista
          di Paesi  in  ragione  del  rischio  di  riciclaggio  o  di
          finanziamento del terrorismo ovvero della  mancanza  di  un
          adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale. 
              7-ter. Gli enti  e  le  persone  soggetti  al  presente
          decreto di cui agli articoli 10,  comma  2,  ad  esclusione
          della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a),  b)
          c)  ed  f),  si  astengono  dall'instaurare   un   rapporto
          continuativo,    eseguire    operazioni    o    prestazioni
          professionali ovvero pongono fine al rapporto  continuativo
          o alla prestazione professionale  gia'  in  essere  di  cui
          siano  direttamente   o   indirettamente   parte   societa'
          fiduciarie,   trust,   societa'   anonime   o   controllate
          attraverso  azioni  al  portatore  aventi  sede  nei  Paesi
          individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali  misure
          si applicano anche nei confronti  delle  ulteriori  entita'
          giuridiche altrimenti  denominate  aventi  sede  nei  Paesi
          sopra individuati di cui non e' possibile  identificare  il
          titolare effettivo e verificarne l'identita'. 
              7-quater. Con il decreto di cui  al  comma  7-bis  sono
          stabilite le modalita'  applicative  ed  il  termine  degli
          adempimenti di cui al comma 7-ter.>> 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  33-septies  del
          citato  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 33-septies.  Consolidamento  e  razionalizzazione
          dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese 
              1. L'Agenzia per l'Italia digitale, con l'obiettivo  di
          razionalizzare le  risorse  e  favorire  il  consolidamento
          delle    infrastrutture    digitali     delle     pubbliche
          amministrazioni,  avvalendosi   dei   principali   soggetti
          pubblici titolari di banche dati,  effettua  il  censimento
          dei Centri  per  l'elaborazione  delle  informazioni  (CED)
          della pubblica amministrazione, come definiti al  comma  2,
          ed elabora le linee guida, basate sulle principali metriche
          di efficienza internazionalmente riconosciute,  finalizzate
          alla definizione di un piano triennale di razionalizzazione
          dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovra'  portare
          alla diffusione di standard comuni di interoperabilita',  a
          crescenti  livelli  di  efficienza,  di  sicurezza   e   di
          rapidita' nell'erogazione dei servizi ai cittadini  e  alle
          imprese. 
              2. Con il termine CED  e'  da  intendere  il  sito  che
          ospita un impianto  informatico  atto  alla  erogazione  di
          servizi interni alle amministrazioni  pubbliche  e  servizi
          erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
          minimo comprende apparati di calcolo, apparati di rete  per
          la connessione e apparati di memorizzazione di massa. 
              3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono  esclusi  i
          CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo  la
          normativa  in  materia  di  tutela   amministrativa   delle
          informazioni coperte  da  segreto  di  Stato  e  di  quelle
          classificate nazionali secondo le direttive  dell'Autorita'
          nazionale per  la  sicurezza  (ANS)  che  esercita  le  sue
          funzioni  tramite  l'Ufficio  centrale  per  la  segretezza
          (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
          (DE). 
              4. Entro il 30 settembre 2013  l'Agenzia  per  l'Italia
          digitale  trasmette  al  Presidente   del   Consiglio   dei
          ministri, dopo adeguata consultazione pubblica, i risultati
          del  censimento  effettuato  e  le  linee  guida   per   la
          razionalizzazione   dell'infrastruttura   digitale    della
          pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni
          il Governo, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, adotta il piano triennale di razionalizzazione dei CED
          delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  al   comma   1,
          aggiornato annualmente. 
              4-bis. Nell'ambito del piano triennale di cui al  comma
          4 sono  individuati  i  livelli  minimi  dei  requisiti  di
          sicurezza,  di  capacita'  elaborativa   e   di   risparmio
          energetico dei CED, nonche' le modalita' di  consolidamento
          e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo
          dei CED di imprese pubbliche  e  private  nonche'  di  enti
          locali  o  di  soggetti  partecipati  da  enti  locali  nel
          rispetto della legislazione vigente in materia di contratti
          pubblici. 
              4-ter. La societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  realizza
          uno dei poli strategici per l'attuazione  e  la  conduzione
          dei progetti e la gestione dei dati, delle  applicazioni  e
          delle  infrastrutture  delle  amministrazioni  centrali  di
          interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui  al
          comma 4. 
              5. Dall'attuazione del presente articolo  non  derivano
          nuovi o maggiori oneri o minori  entrate  per  il  bilancio
          dello Stato.» 
              - si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario, pubblicato nella  Gazz.
          Uff.  6  luglio  2012,  n.  156,  S.O.  e  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 4 Riduzione di spese,  messa  in  liquidazione  e
          privatizzazione di societa' pubbliche 
              1-2.- 3.(abrogati) 
              3-bis. Le attivita' informatiche riservate  allo  Stato
          ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  414,
          e  successivi  provvedimenti  di  attuazione,  nonche'   le
          attivita' di sviluppo e gestione  dei  sistemi  informatici
          delle amministrazioni pubbliche, svolte  attualmente  dalla
          Consip  S.p.A.  ai  sensi  di  legge  e  di  statuto,  sono
          trasferite, mediante operazione di  scissione,  alla  Sogei
          S.p.A., che, sulla base delle  strategie  di  sviluppo  per
          l'informatica definite dal Ministero dell'economia e  delle
          finanze, di comune intesa tra i capi dei  Dipartimenti,  ai
          fini del  conseguimento  degli  obiettivi  di  controllo  e
          monitoraggio della finanza pubblica e di  razionalizzazione
          ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le
          correlate attivita' di progettazione  tecnica,  sviluppo  e
          conduzione.  Conseguentemente,  la  Sogei  S.p.A.  stipula,
          entro   il   30   giugno   2015,   con   il    Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          del Ministero dell'economia e delle finanze,  unitariamente
          per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo  della
          fiscalita', un apposito accordo quadro  non  normativo,  in
          cui,  sulla  base  del  modello  relazionale  definito  dal
          Ministero, che tenga conto delle specificita' organizzative
          e operative dei singoli  Dipartimenti  dell'Amministrazione
          economico-finanziaria  e  delle  Agenzie   fiscali,   degli
          obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze  di
          operativita'  della  Sogei  S.p.A.,  sono  disciplinati   i
          servizi  erogati  e  fissati  relativi  costi,   regole   e
          meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro
          di cui  al  periodo  precedente  le  singole  articolazioni
          dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano
          a loro volta accordi derivati che, sulla base  dei  servizi
          regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano  le
          specifiche prestazioni da  erogare  da  parte  della  Sogei
          S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo,
          quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra  il
          Ministero  e  la  Sogei  S.p.A.  Al  fine   di   assicurare
          l'esercizio   del   controllo   analogo   il   Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          fornisce i necessari elementi informativi  alle  competenti
          articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e
          supportare  le  attivita'  di  supervisione,   verifica   e
          monitoraggio della attivita' e della qualita'  dei  servizi
          foniti    dalla    Sogei     S.p.A.     il     Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          si    coordina    con    le    competenti     articolazioni
          dell'Amministrazione   economico-finanziaria.   Nell'ambito
          delle  attivita'  relative  alla  definizione  del  modello
          relazionale,   sono   effettuate   congiuntamente   con   i
          Dipartimenti e le Agenzie le attivita'  di  ricognizione  e
          valutazione   dei   beni    strumentali    del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'   dei   relativi
          rapporti  contrattuali  in   essere,   propedeutiche   alla
          stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente  comma.
          Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  la  Sogei
          S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture  informatiche
          di proprieta' del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          sono  conferite  alla  Sogei  S.p.A.,  ferma  restando   la
          facolta'  per  le  strutture  ministeriali  conferenti   di
          fornire indirizzi operativi sulla  gestione  delle  stesse.
          All'acquisto dell'efficacia della  suddetta  operazione  di
          scissione, le disposizioni normative che affidano a  Consip
          S.p.A. le attivita' oggetto di trasferimento  si  intendono
          riferite a Sogei S.p.A. 
              3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
          S.p.A. delle attivita' ad essa affidate  con  provvedimenti
          normativi, le attivita' di realizzazione del  Programma  di
          razionalizzazione   degli   acquisti,   di   centrale    di
          committenza e di e-procurement continuano ad essere  svolte
          dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni  di  cui
          all'articolo 12, commi da  2  a  10,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di  acquisto  e
          di negoziazione  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.
          possono avere ad oggetto anche attivita'  di  manutenzione.
          La medesima societa' svolge, inoltre, le attivita' ad  essa
          affidate con  provvedimenti  amministrativi  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base  di
          apposita  convenzione  disciplinante  i  relativi  rapporti
          nonche' i tempi  e  le  modalita'  di  realizzazione  delle
          attivita', si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di
          centrale di committenza, per  le  acquisizioni  di  beni  e
          servizi. 
              3-quater.  Per  la  realizzazione  di  quanto  previsto
          dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo  2005,
          n. 82,  Consip  S.p.A.  svolge  altresi'  le  attivita'  di
          centrale di  committenza  relative  alle  Reti  telematiche
          delle pubbliche amministrazioni,  al  Sistema  pubblico  di
          connettivita' ai sensi  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e alla  Rete  internazionale  delle  pubbliche
          amministrazioni ai sensi del decreto  medesimo  nonche'  ai
          contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal  fine  Consip  S.p.A.
          applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3,  del
          decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177. 
              3-quinquies - 3-sexies (abrogati) 
              4.  Fatta  salva  la   facolta'   di   nomina   di   un
          amministratore unico, i consigli di  amministrazione  delle
          societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, che abbiano  conseguito  nell'anno  2011  un
          fatturato  da  prestazione   di   servizi   a   favore   di
          amministrazioni  pubbliche  superiore  al  90   per   cento
          dell'intero fatturato devono essere composti da non piu' di
          tre membri, ferme restando le disposizioni  in  materia  di
          inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui  al
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A  decorrere  dal
          1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i  compensi
          degli amministratori di  tali  societa',  ivi  compresa  la
          remunerazione di quelli investiti di  particolari  cariche,
          non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente
          sostenuto  nell'anno  2013.  In  virtu'  del  principio  di
          onnicomprensivita'  della   retribuzione,   qualora   siano
          nominati  dipendenti  dell'amministrazione  titolare  della
          partecipazione, o della societa' controllante  in  caso  di
          partecipazione  indiretta  o  del  titolare  di  poteri  di
          indirizzo e di  vigilanza,  fatto  salvo  il  diritto  alla
          copertura  assicurativa   e   al   rimborso   delle   spese
          documentate, nel rispetto del limite di  spesa  di  cui  al
          precedente periodo, essi hanno  l'obbligo  di  riversare  i
          relativi compensi all'amministrazione o  alla  societa'  di
          appartenenza. 
              5.  Fermo  restando  quanto  diversamente  previsto  da
          specifiche disposizioni di legge e fatta salva la  facolta'
          di  nomina  di  un  amministratore  unico,  i  consigli  di
          amministrazione   delle    altre    societa'    a    totale
          partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere
          composti da tre o da cinque  membri,  tenendo  conto  della
          rilevanza e della complessita' delle  attivita'  svolte.  A
          tali societa' si applica quanto previsto dal secondo e  dal
          terzo periodo del comma 4. 
              6. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2013 le  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo n. 165 del  2001  possono  acquisire  a  titolo
          oneroso  servizi  di  qualsiasi  tipo,  anche  in  base   a
          convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
          articoli da 13 a 42 del  codice  civile  esclusivamente  in
          base a procedure  previste  dalla  normativa  nazionale  in
          conformita' con la  disciplina  comunitaria.  Gli  enti  di
          diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del  codice
          civile,     che     forniscono     servizi     a     favore
          dell'amministrazione stessa, anche a titolo  gratuito,  non
          possono  ricevere  contributi  a   carico   delle   finanze
          pubbliche. Sono escluse  le  fondazioni  istituite  con  lo
          scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  tecnologico  e  l'alta
          formazione  tecnologica  e  gli  enti  e  le   associazioni
          operanti nel campo dei servizi  socio-assistenziali  e  dei
          beni  ed  attivita'  culturali,  dell'istruzione  e   della
          formazione, le associazioni di promozione  sociale  di  cui
          alla  legge  7  dicembre  2000,  n.  383,   gli   enti   di
          volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.  266,  le
          organizzazioni  non  governative  di  cui  alla  legge   26
          febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali  di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n.  381,  le  associazioni  sportive
          dilettantistiche di cui  all'articolo  90  della  legge  27
          dicembre   2002,   n.   289,   nonche'   le    associazioni
          rappresentative, di coordinamento o di supporto degli  enti
          territoriali e locali. 
              6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si
          applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25
          gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          relativo consiglio di amministrazione  e'  composto,  oltre
          che  dal  Presidente,  dal  Capo  del  dipartimento   della
          funzione pubblica, da tre membri di cui uno  designato  dal
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e due designati dall'assemblea tra  esperti
          di   qualificata   professionalita'   nel   settore   della
          formazione   e    dell'organizzazione    delle    pubbliche
          amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione
          non spetta alcun compenso quali  componenti  del  consiglio
          stesso, fatto salvo il rimborso  delle  spese  documentate.
          L'associazione di cui al presente comma non  puo'  detenere
          il controllo in societa' o  in  altri  enti  privati  e  le
          partecipazioni possedute alla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto sono cedute
          entro il 31 dicembre 2012. 
              7. Al fine di evitare distorsioni della  concorrenza  e
          del mercato e di assicurare la parita' degli operatori  nel
          territorio nazionale, a  decorrere  dal  1°(gradi)  gennaio
          2014 le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  le
          stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori  e  i  soggetti
          aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
          n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma  1  del  citato
          decreto  acquisiscono  sul  mercato  i   beni   e   servizi
          strumentali alla propria attivita'  mediante  le  procedure
          concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.  E'
          ammessa l'acquisizione in via diretta  di  beni  e  servizi
          tramite convenzioni realizzate ai  sensi  dell'articolo  30
          della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7  della
          legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della  legge  8
          novembre 1991, n. 381. Sono altresi' ammesse le convenzioni
          siglate  con  le  organizzazioni  non  governative  per  le
          acquisizioni di beni e servizi realizzate negli  ambiti  di
          attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n.  49,  e
          relativi regolamenti di attuazione. 
              8. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2014 l'affidamento
          diretto puo' avvenire solo a favore di societa' a  capitale
          interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti  richiesti
          dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria  per  la
          gestione in house. Sono  fatti  salvi  gli  affidamenti  in
          essere fino alla scadenza naturale e comunque  fino  al  31
          dicembre 2014. Sono altresi' fatte salve le acquisizioni in
          via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia
          pari  o  inferiore  a  200.000   euro   in   favore   delle
          associazioni di promozione sociale  di  cui  alla  legge  7
          dicembre 2000, n. 383, degli enti di  volontariato  di  cui
          alla legge 11  agosto  1991,  n.  266,  delle  associazioni
          sportive dilettantistiche  di  cui  all'articolo  90  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289,  delle  organizzazioni  non
          governative di cui alla legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  e
          delle cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre
          1991, n. 381. 
              8-bis. I commi 7 e 8 non si  applicano  alle  procedure
          previste dall'articolo 5 della legge 8  novembre  1991,  n.
          381. 
              9.-10.-11. (abrogati) 
              12.  Le  amministrazioni   vigilanti   verificano   sul
          rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di
          violazione  dei   suddetti   vincoli   gli   amministratori
          esecutivi  e  i  dirigenti  responsabili   della   societa'
          rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni
          ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati. 
              13.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle societa' quotate ed alle  loro  controllate.
          Le medesime disposizioni non si applicano alle societa' per
          azioni  a  totale  partecipazione  pubblica  autorizzate  a
          prestare il servizio di gestione collettiva del  risparmio.
          L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad
          avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          114. Le disposizioni  del  presente  articolo  e  le  altre
          disposizioni, anche di carattere speciale,  in  materia  di
          societa' a totale o  parziale  partecipazione  pubblica  si
          interpretano nel senso che,  per  quanto  non  diversamente
          stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque  la
          disciplina del codice civile  in  materia  di  societa'  di
          capitali. 
              14. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' fatto divieto, a pena di nullita',  di  inserire
          clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti  di
          servizio ovvero di atti convenzionali comunque  denominati,
          intercorrenti  tra   societa'   a   totale   partecipazione
          pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali  e
          regionali; dalla predetta data perdono comunque  efficacia,
          salvo che non si siano gia' costituiti i  relativi  collegi
          arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti  e
          negli atti anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti  tra
          le medesime parti.>>. 
              - si riporta il  testo  dell'articolo  21  del  decreto
          legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  Testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della paternita', a norma  dell'articolo
          15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, pubblicato nella  Gazz.
          Uff 26 aprile  2001,  n.  96,  S.O.,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 21. Documentazione (legge 30  dicembre  1971,  n.
          1204, articoli 4, comma 5, e 28) 
              1. Prima dell'inizio del periodo di divieto  di  lavoro
          di cui all'articolo 16, lettera a), le  lavoratrici  devono
          consegnare al datore di  lavoro  e  all'istituto  erogatore
          dell'indennita'  di  maternita'   il   certificato   medico
          indicante la data presunta del parto. La data indicata  nel
          certificato  fa  stato,  nonostante  qualsiasi  errore   di
          previsione. 
              1-bis. Il certificato medico di gravidanza indicante la
          data presunta del parto deve  essere  inviato  all'Istituto
          nazionale della previdenza  sociale  (INPS)  esclusivamente
          per via telematica direttamente  dal  medico  del  Servizio
          sanitario nazionale o con esso  convenzionato,  secondo  le
          modalita'  e  utilizzando  i   servizi   resi   disponibili
          dall'INPS. 
              2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro  trenta
          giorni, il certificato di nascita  del  figlio,  ovvero  la
          dichiarazione sostitutiva, ai sensi  dell'articolo  46  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
              2-bis. La  trasmissione  all'INPS  del  certificato  di
          parto o del certificato di interruzione di gravidanza  deve
          essere effettuata esclusivamente per via  telematica  dalla
          competente   struttura   sanitaria   pubblica   o   privata
          convenzionata con il Servizio sanitario nazionale,  secondo
          le modalita'  e  utilizzando  i  servizi  resi  disponibili
          dall'INPS. 
              2-ter. - 2-quater. (abrogati).»