Articolo 61 Decisioni di blocco dei beni 1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto e' stato violato o sta per esserlo, il tribunale puo', ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ordinare a una parte di non trasferire dal territorio di sua competenza qualsiasi bene che vi si trovi o di non effettuare transazioni relative a tali beni, anche se non si trovano in detto territorio. 2. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle misure di cui al presente articolo.