Art. 61 
 
 
          Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1-bis le parole «12 aprile 2006 n. 163» sono sostituite
dalle seguenti: «n. 50 del 2016»; 
  b) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 61: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  68  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni). - 1. Le
          pubbliche    amministrazioni     acquisiscono     programmi
          informatici o parti di essi nel rispetto  dei  principi  di
          economicita' e di efficienza,  tutela  degli  investimenti,
          riuso  e  neutralita'  tecnologica,  a   seguito   di   una
          valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
          seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 
              a)  software  sviluppato  per  conto   della   pubblica
          amministrazione; 
              b) riutilizzo di software o parti  di  esso  sviluppati
          per conto della pubblica amministrazione; 
              c) software libero o a codice sorgente aperto; 
              d) software fruibile in modalita' cloud computing; 
              e) software di tipo  proprietario  mediante  ricorso  a
          licenza d'uso; 
              f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 
              1-bis A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di
          procedere all'acquisto, secondo  le  procedure  di  cui  al
          codice di cui  al  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
          effettuano  una  valutazione  comparativa   delle   diverse
          soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri. 
              1-ter.  Ove  dalla  valutazione  comparativa  di   tipo
          tecnico ed economico, secondo i criteri  di  cui  al  comma
          1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a
          soluzioni  gia'  disponibili  all'interno  della   pubblica
          amministrazione, o a software liberi o  a  codici  sorgente
          aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita
          l'acquisizione   di   programmi   informatici    di    tipo
          proprietario  mediante  ricorso   a   licenza   d'uso.   La
          valutazione di cui al presente comma e' effettuata  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dall'AgID. 
              2 
              2-bis 
              3. (abrogato). 
              4.».