Art. 61 Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis le parole «12 aprile 2006 n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «n. 50 del 2016»; b) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 61: - Si riporta il testo dell'articolo 68 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita' e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralita' tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software fruibile in modalita' cloud computing; e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 1-bis A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri. 1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a soluzioni gia' disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'AgID. 2 2-bis 3. (abrogato). 4.».