Art. 61 
 
 
           Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa 
 
    1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano,  in
deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al  caso  in  cui
gli effetti  dell'accordo  vengano  estesi  anche  ai  creditori  non
aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto
conto dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi economici. 
    2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: 
    a) tutti i creditori  appartenenti  alla  categoria  siano  stati
informati  dell'avvio  delle  trattative,  siano   stati   messi   in
condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto  complete
e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica  e
finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti; 
    b) l'accordo abbia  carattere  non  liquidatorio,  prevedendo  la
prosecuzione dell'attivita' d'impresa in via diretta o  indiretta  ai
sensi  dell'articolo  84,  comma  2,  e  che  i   creditori   vengano
soddisfatti in misura significativa o prevalente dal  ricavato  della
continuita' aziendale; 
    c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti  alla  categoria
rappresentino il  settantacinque  per  cento  di  tutti  i  creditori
appartenenti alla categoria, fermo restando  che  un  creditore  puo'
essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria; 
    d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui  vengono
estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base
all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione
giudiziale; 
    e)  il  debitore  abbia  notificato  l'accordo,  la  domanda   di
omologazione e i documenti allegati ai creditori  nei  confronti  dei
quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. 
    3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali  il
debitore  chiede  di  estendere  gli  effetti  dell'accordo   possono
proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il
termine  per  proporre   opposizione   decorre   dalla   data   della
comunicazione. 
    4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di  ristrutturazione,
ai creditori ai  quali  e'  stato  esteso  l'accordo  possono  essere
imposti  l'esecuzione  di  nuove  prestazioni,  la   concessione   di
affidamenti,  il  mantenimento  della  possibilita'   di   utilizzare
affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.  Non  e'
considerata nuova prestazione la prosecuzione della  concessione  del
godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria  gia'
stipulati. 
    5. Quando  un'impresa  ha  debiti  verso  banche  e  intermediari
finanziari in misura  non  inferiore  alla  meta'  dell'indebitamento
complessivo,  l'accordo   di   ristrutturazione   dei   debiti   puo'
individuare una o piu' categorie tra tali tipologie di creditori  che
abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei.
In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40,  puo'
chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista  dal  comma  2,
lettera b), che gli effetti  dell'accordo  vengano  estesi  anche  ai
creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.  Restano
fermi i diritti  dei  creditori  diversi  da  banche  e  intermediari
finanziari. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 61: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1372  e  1411  del
          codice civile: 
              "Art. 1372. Efficacia del contratto. 
              Il contratto ha forza di legge tra le parti.  Non  puo'
          essere sciolto che per mutuo consenso o per  cause  ammesse
          dalla legge. 
              Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi  che
          nei casi previsti dalla legge." 
              "Art. 1411. Contratto a favore di terzi. 
              E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora
          lo stipulante vi abbia interesse. 
              Salvo patto contrario, il  terzo  acquista  il  diritto
          contro  il  promittente  per  effetto  della  stipulazione.
          Questa  pero'  puo'  essere  revocata  o  modificata  dallo
          stipulante, finche' il terzo non abbia dichiarato, anche in
          confronto del promittente, di volerne profittare. 
              In caso di revoca della stipulazione o di  rifiuto  del
          terzo di profittarne, la  prestazione  rimane  a  beneficio
          dello stipulante,  salvo  che  diversamente  risulti  dalla
          volonta' delle parti o dalla natura del contratto.".