Art. 61 
 
Modifiche all'articolo 145 del codice  della  giustizia  contabile  -
                       Istruzione e relazione 
 
  1. All'articolo 145  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo le parole «e degli altri atti» le  parole  «e
notizie» sono  soppresse  e  le  parole  «,  e  all'effettuazione  di
ispezioni, accertamenti  diretti  e  nomine  di  consulenti  tecnici,
previa autorizzazione del collegio  in  Camera  di  consiglio.»  sono
sostituite dalle seguenti: «. Puo' inoltre  procedere  ad  ispezioni,
accertamenti diretti e  nomine  di  consulenti  tecnici,  per  questi
ultimi previa autorizzazione del collegio da assumersi in  Camera  di
consiglio.»; 
    b) al comma 4, dopo le parole «La relazione sul  conto  conclude»
sono inserite le seguenti: «, allo stato degli atti,». 
 
          Note all'art. 61: 
 
              - Si riporta l'articolo 145 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 145 (Istruzione e relazione). - (Omissis). 
                3.  Il  giudice  relatore  dopo  aver  accertato   la
          parificazione  da   parte   dell'amministrazione,   procede
          all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli
          altri atti che possa  avere  comunque  acquisito,  anche  a
          mezzo  di   strumenti   telematici,   attraverso   apposita
          richiesta   interlocutoria   all'amministrazione    o    al
          contabile, se del caso volta alla correzione  di  eventuali
          errori materiali.  Puo'  inoltre  procedere  ad  ispezioni,
          accertamenti diretti e nomine di  consulenti  tecnici,  per
          questi  ultimi  previa  autorizzazione  del   collegio   da
          assumersi in camera di consiglio. 
                4. La relazione sul conto conclude, allo stato  degli
          atti, o per il discarico del contabile,  qualora  il  conto
          chiuda in pareggio e risulti regolare, o  per  la  condanna
          del medesimo a pagare  la  somma  di  cui  il  relatore  lo
          ritenga debitore, ovvero per  la  rettifica  dei  resti  da
          riprendersi nel conto successivo, per  la  declaratoria  di
          irregolarita' della  gestione  contabile,  ovvero  per  gli
          altri  provvedimenti  interlocutori  o  definitivi  che  il
          relatore giudichi opportuni.».