Art. 61. Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione 1. Sugli effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione resta vigente quanto previsto dall'art. 30 del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Effetti della valutazione negativa dei risultati).