Art. 61 
 
(Sospensione  dei   versamenti   delle   ritenute,   dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
                            obbligatoria) 
 
  1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1,
lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite da "e 24"; 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   8,   comma   1,   del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,  si  applicano  anche  ai  seguenti
soggetti: 
    a) federazioni sportive nazionali, enti di  promozione  sportiva,
associazioni    e    societa'    sportive,    professionistiche     e
dilettantistiche, nonche' soggetti  che  gestiscono  stadi,  impianti
sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo,
centri sportivi, piscine e centri natatori; 
    b)  soggetti  che  gestiscono  teatri,  sale  da  concerto,  sale
cinematografiche,  ivi  compresi  i  servizi  di  biglietteria  e  le
attivita'  di  supporto  alle  rappresentazioni  artistiche,  nonche'
discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; 
    c) soggetti  che  gestiscono  ricevitorie  del  lotto,  lotterie,
scommesse,  ivi  compresa  la  gestione  di  macchine  e   apparecchi
correlati; 
    d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi  compresi
quelli  di  carattere  artistico,  culturale,  ludico,   sportivo   e
religioso; 
    e) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione,  gelaterie,
pasticcerie, bar e pub; 
    f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi  e
monumenti  storici,  nonche'  orti  botanici,  giardini  zoologici  e
riserve naturali; 
    g) soggetti che gestiscono asili nido  e  servizi  di  assistenza
diurna  per  minori  disabili,  servizi  educativi   e   scuole   per
l'infanzia, servizi didattici di primo  e  secondo  grado,  corsi  di
formazione professionale, scuole di vela, di  navigazione,  di  volo,
che rilasciano  brevetti  o  patenti  commerciali,  scuole  di  guida
professionale per autisti; 
    h) soggetti che svolgono  attivita'  di  assistenza  sociale  non
residenziale per anziani e disabili; 
    i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n.  323,  e
centri per il benessere fisico; 
    l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 
    m) soggetti che  gestiscono  stazioni  di  autobus,  ferroviarie,
metropolitane, marittime o aeroportuali; 
    n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto
passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare,
ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie
e ski-lift; 
    o) soggetti che  gestiscono  servizi  di  noleggio  di  mezzi  di
trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 
    p) soggetti che gestiscono servizi di  noleggio  di  attrezzature
sportive  e  ricreative  ovvero  di  strutture  e  attrezzature   per
manifestazioni e spettacoli; 
    q)  soggetti  che  svolgono  attivita'  di  guida  e   assistenza
turistica; 
    r) alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale  di  cui
all'articolo 10, del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460
iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla
legge 11 agosto 1991, n.  266,  e  alle  associazioni  di  promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano di cui  all'articolo  7  della  legge  7
dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale,
una o piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo  5,
comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. 
  3. Per le imprese turistico recettive,  le  agenzie  di  viaggio  e
turismo ed i tour operator, nonche' per i soggetti di cui al comma 2,
i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto  in
scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi. 
  4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il
31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di  5  rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.  Non  si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  5. Le  federazioni  sportive  nazionali,  gli  enti  di  promozione
sportiva, le associazioni e le societa' sportive, professionistiche e
dilettantistiche, di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  applicano  la
sospensione di cui al medesimo  comma  fino  al  31  maggio  2020.  I
versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di  giugno  2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.