Art. 61 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a  60  non  possono  essere
concessi alle  imprese  che  erano  gia'  in  difficolta',  ai  sensi
dell'articolo 2, punto 18 del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, dell'articolo  2,  punto  14  del  regolamento  (UE)  n.
702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del  regolamento
(UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019. 
  2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro  e
non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma  di
agevolazioni fiscali, il termine di concessione  dell'aiuto  coincide
con la data in cui deve essere presentata da parte  del  beneficiario
la dichiarazione fiscale relativa all'annualita' 2020. 
  3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54  a  60  e'
subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' di cui  al
comma 4 da parte della Commissione europea, ai  sensi  dell'art.  108
TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della  Comunicazione
di cui al comma 1. 
  4. Il Dipartimento delle politiche  europee  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  provvede,  entro  7  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60  al
fine di  ottenere  la  preventiva  autorizzazione  della  Commissione
europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive  misure
che saranno adottate dagli enti  di  cui  al  comma  1.  Il  medesimo
Dipartimento provvede altresi' alla registrazione esclusivamente  del
regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60  nel  registro  di  cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato
dall'articolo 64, nonche' nei registri aiuti di Stato  SIAN-  Sistema
Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e
dell'Acquacoltura. 
  5. Gli enti che adottano  le  misure  e  concedono  gli  aiuti,  ad
eccezione degli aiuti nei settori  agricoltura  e  pesca,  provvedono
agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro nazionale  aiuti
di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
come  modificato  dall'articolo  64.  Per  gli  aiuti   nei   settori
agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo  provvedono,  in
analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri
SIAN  -  Sistema  Informativo  Agricolo  Nazionale  e  SIPA-  Sistema
Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo  agli
enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli  aiuti  gli
obblighi e le responsabilita' di monitoraggio e relazione di cui alla
sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1. 
  6. Agli aiuti concessi ai sensi  degli  articoli  da  54  a  60  si
applica la disposizione di cui all'articolo 53. 
  7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60  non  devono  in  ogni
caso superare  le  soglie  massime  per  beneficiario  ivi  previste,
calcolate tenendo conto di  ogni  altro  aiuto,  da  qualunque  fonte
proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di  cui
ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli  aiuti
ai sensi degli  articoli  da  54  a  60  verificano,  anche  mediante
autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti  di  importo
complessivamente superiore alle soglie  massime  consentite.  Restano
fermi gli obblighi di cui all'articolo 63.