Art. 610. 
                          D i r i g e n t i 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, ai dirigenti  spetta
la  gestione  finanziaria,   tecnica   e   amministrativa,   compresa
l'adozione di tutti gli atti che  impegnano  l'amministrazione  verso
l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane e strumentali e di controllo.  Essi  sono  responsabili
della gestione e dei relativi risultati. 
  2. Ai dirigenti, in relazione alla  qualifica,  all'ufficio  a  cui
sono  preposti  o  ai  compiti  loro  assegnati,  si   applicano   le
disposizioni  contenute  nel  capo  II  del  titolo  II  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e  le
disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
1972 n. 748 compatibili con  le  disposizioni  dei  predetti  decreti
legislativi. 
  3. L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e
delle   relative   funzioni   e   l'individuazione    degli    uffici
corrispondenti  ad  altro  livello  dirigenziale  e  delle   relative
funzioni  sono  disposte  ai  sensi  dell'articolo  6   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 610:
             - Il capo II del titolo  II  del  D.Lgs.  n.  29/1993  e
          successive  modificazioni, detta disposizioni in materia di
          qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni (sezione I)
          e  di  accesso  alla  dirigenza  e  riordino  della  Scuola
          superiore della pubblica amministrazione
          (sezione II).
             -  Il  D.P.R.  n. 748/1972 (decreto legislativo) reca la
          Disciplina    delle     funzioni     dirigenziali     nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
             -  Il  testo  dell'art.  6  del  D.Lgs.  n.  29/1993,  e
          successive modificazioni, e' il seguente:
             "Art. 6. (Individuazione di uffici e piante  organiche).
          -   1.   Nelle   amministrazioni   dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e nelle universita', l'individuazione
          degli uffici  di  livello  dirigenziale  generale  e  delle
          relative   funzioni   e'   disposta   mediante  regolamento
          governativo, su proposta del Ministro competente,  d'intesa
          con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro del tesoro.
          L'individuazione  degli  uffici  corrispondenti  ad   altro
          livello  dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta
          con regolamento adottato dal Ministro competente,  d'intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e con il
          Ministro del tesoro, su  proposta  del  dirigente  generale
          competente.
             2.  Il  parere  del  Consiglio  di Stato sugli schemi di
          regolamento di cui al comma 1 e' reso entro  trenta  giorni
          dalla  ricezione  della richiesta. Decorso tale termine, il
          regolamento puo' comunque essere adottato.
             3.  Nelle  amministrazioni  di  cui  al  comma   1,   la
          consistenza  delle  piante  organiche e' determinata previa
          verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con  decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro competente, formulata d'intesa  con  il  Ministero
          del  tesoro  e con il Dipartimento della funzione pubblica,
          previa   informazione   alle    organizzazioni    sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale. Qualora
          la definizione delle  piante  organiche  comporti  maggiori
          oneri finanziari, si provvede con legge.
             4.  Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni  che esercitano competenze istituzionali in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia,  sono  fatte  salve  le particolari disposizioni
          dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.
             L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n.  503, relativamente al personale appartenente alle
          Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel
          senso  che  al  predetto personale non si applica l'art. 16
          dello stesso decreto.
             6. Le  attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale  tecnico e amministrativo universitario, compresi
          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
          Parimenti sono  attribuite  agli  osservatori  astronomici,
          astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
          reclutamento del personale di ricerca.
             7. Per il personale delle universita' degli  osservatori
          astronomici  e  degli enti di ricerca, i trasferimenti sono
          disposti  dall'universita',  dall'osservatorio  o  ente,  a
          domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita',
          osservatorio o ente di appartenenza, i trasferimenti devono
          essere  comunicati  al  Ministero  dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica".