Art. 611. Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione centrale 1. Fino a quando non sara' definito il suo nuovo ordinamento ai sensi dell'articolo 616, l'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e' ordinata come segue: Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi; Direzione generale dell'istruzione elementare; Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado; Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale; Direzione generale dell'istruzione tecnica; Direzione generale dell'istruzione professionale; Direzione generale per gli scambi culturali; Direzione generale per l'istruzione media non statale; Ispettorato per l'istruzione artistica; Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva; Ispettorato per le pensioni; Servizio per la scuola materna. 2. Presso l'Amministrazione centrale operano il centro studi per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 90 e l'ufficio di statistica posto alle dipendenze funzionali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322. 3. Per le indagini statistiche svolte dall'ufficio di statistica per gli scopi conoscitivi propri dell'amministrazione della pubblica istruzione si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1992 n. 498. 4. Presso l'Amministrazione centrale e' istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
Note all'art. 611: - Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 322/1989, e' il seguente: "Art. 3. (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posto alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinari anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provvveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lett. c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ache il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17". - Il testo dell'art. 10 della legge n. 490/1992, e' il seguente: "Art. 10. - 1. Le indagini statistiche che le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, svolgono per propri scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale".