Art. 611. 
       Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione centrale 
 
  1. Fino a quando non sara' definito il  suo  nuovo  ordinamento  ai
sensi dell'articolo 616,  l'Amministrazione  centrale  del  Ministero
della pubblica istruzione e' ordinata come segue: 
   Direzione  generale  del  personale  e  degli  affari  generali  e
amministrativi; 
   Direzione generale dell'istruzione elementare; 
   Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado; 
   Direzione  generale  dell'istruzione   classica,   scientifica   e
magistrale; 
   Direzione generale dell'istruzione tecnica; 
   Direzione generale dell'istruzione professionale; 
   Direzione generale per gli scambi culturali; 
   Direzione generale per l'istruzione media non statale; 
   Ispettorato per l'istruzione artistica; 
   Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva; 
   Ispettorato per le pensioni; 
   Servizio per la scuola materna. 
  2. Presso l'Amministrazione centrale operano il  centro  studi  per
l'edilizia  scolastica  di  cui  all'articolo  90  e   l'ufficio   di
statistica posto alle dipendenze funzionali  dell'Istituto  nazionale
di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  dell'articolo   3   del   decreto
legislativo 6 settembre 1989 n. 322. 
  3. Per le indagini statistiche svolte  dall'ufficio  di  statistica
per gli scopi conoscitivi propri dell'amministrazione della  pubblica
istruzione si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della  legge
23 dicembre 1992 n. 498. 
  4. Presso l'Amministrazione centrale e'  istituita  una  Ragioneria
centrale dipendente dal Ministero del tesoro. 
 
          Note all'art. 611:
             - Il testo dell'art. 3 del D.Lgs.  n.  322/1989,  e'  il
          seguente:
             "Art.   3.  (Uffici  di  statistica).  -  1.  Presso  le
          amministrazioni centrali dello Stato e  presso  le  aziende
          autonome  sono  istituiti  uffici di statistica, posto alle
          dipendenze funzionali dell'ISTAT.
             2. Gli uffici di statistica sono ordinari anche  secondo
          le  esigenze  di  carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
          ogni  ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o   funzionario
          designato  dal  Ministro  competente, sentito il presidente
          dell'ISTAT.
             3. Le attivita' e le funzioni  degli  uffici  statistici
          delle  province,  dei  comuni  e delle camere di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  sono  regolate  dalla
          legge  16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
          attuazione,  nonche'  dal  presente  decreto  nella   parte
          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  gli  enti  locali, ivi comprese le
          unita'  sanitarie  locali  che  non   vi   abbiano   ancora
          provvveduto  istituiscono  l'ufficio di statistica anche in
          forma associata o consortile. I comuni con piu' di  100.000
          abitanti  istituiscono  con effetto immediato un ufficio di
          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
             4.  Gli  uffici  di  statistica  costituiti  presso   le
          prefetture  assicurano, fatte salve le competenze a livello
          regionale del commissario del  Governo  previste  dall'art.
          13,  comma 1, lett. c), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          ache il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione
          a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche  preposte
          alla  raccolta  ed  alla  elaborazione dei dati statistici,
          come individuate dall'ISTAT.
             5. Gli uffici di statistica di cui ai commi  2,  3  e  4
          esercitano  le proprie attivita' secondo le direttive e gli
          atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17".
             - Il testo dell'art. 10 della legge n. 490/1992,  e'  il
          seguente:
             "Art.   10.   -   1.  Le  indagini  statistiche  che  le
          amministrazioni di cui all'art. 3,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  6 settembre 1989, n.  322, svolgono per propri
          scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico
          dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)   qualora
          comportino  una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non
          rientrino nel Programma statistico nazionale".