Art. 612. 
Consiglio  di  amministrazione  -  organi   competenti   in   materia
                            disciplinare 
 
  1. Ai sensi del testo unico approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957 n.  3  e  successive  modificazioni,
presso  l'Amministrazione  centrale  della  pubblica  istruzione   e'
costituito il consiglio di amministrazione. 
  2. La composizione del consiglio di amministrazione  e'  modificata
secondo quanto disposto dall'articolo 48 del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che ha abrogato  le
norme che prevedono forme  di  rappresentanza,  anche  elettiva,  del
personale nei consigli di amministrazione. 
  3. Per gli organi competenti in materia disciplinare  si  osservano
le disposizioni dell'articolo 59 del decreto legislativo  3  febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 612:
             - Il testo degli articoli 48 e 59 del D.Lgs. n. 29/1993,
          e' il seguente:
             "Art.   48.   (Nuove   forme   di   partecipazione  alla
          organizzazione del lavoro). - 1. In attuazione dell'art. 2,
          comma 1, lett. a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  la
          contrattazione  collettiva  nazionale definisce nuove forme
          di partecipazione delle  rappresentanze  del  personale  ai
          fini  dell'organizzazione  del lavoro nelle amministrazioni
          pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2.  Sono  abrogate  le
          norme  che  prevedono  ogni  forma di rappresentanza, anche
          elettiva, del personale  nei  consigli  di  amministrazione
          delle  predette  amministrazioni  pubbliche,  nonche' nelle
          commissioni  di  concorso.  La  contrattazione   collettiva
          nazionale  indichera'  forme  e procedure di partecipazione
          che sostituiranno commissioni del personale e organismi  di
          gestione, comunque denominati".
             "Art.  59.  (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). -
          1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo
          per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'art. 20,
          comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente  in
          materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e
          contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
             2.  Ai  dipendenti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  si
          applicano l'art.  2106 del codice civile e l'art. 7,  commi
          primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
             3.  Salvo quanto previsto dagli artt. 20, comma 1, e 58,
          comma 1, la tipologia e l'entita' delle infrazioni e  delle
          relative  sanzioni  possono  essere  definite dai contratti
          collettivi.
             4.   Ciascuna   amministrazione,   secondo   il  proprio
          ordinamento,   individua   l'ufficio   competente   per   i
          procedimenti  disciplinari.  Tale  ufficio, su segnalazione
          del capo della  struttura  in  cui  il  dipendente  lavora,
          contesta  l'addebito  al  dipedente  medesimo, istruisce il
          procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando  le
          sanzioni  da  applicare siano rimprovero verbale e censura,
          il  capo  della  struttura  in  cui  il  dipendente  lavora
          provvede direttamente.
             5.  Ogni  provvedimento  disciplinare,  ad eccezione del
          rimprovero verbale, deve essere adottato previa  tempestiva
          contestazione  scritta  dell'addebito  al  dipendente,  che
          viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
          procuratore ovvero di un  rappresentante  dell'associazione
          sindacale  cui  aderisce  o conferisce mandato.   Trascorsi
          inutilmente  quindici  giorni  dalla  convocazione  per  la
          difesa  del  dipendente,  la  sanzione  viene applicata nei
          successivi quindici giorni.
             6.  Con  il  consenso   del   dipendente   la   sanzione
          applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu'
          suscettibile di impugnazione.
             7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di
          conciliazione,  entro  venti giorni dall'applicazione della
          sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un  procuratore
          o  dell'associazione  sindacale  cui  aderisce o conferisce
          mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio  arbitrale  di
          disciplina  dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio
          emette   la   sua   decisione    entro    novanta    giorni
          dall'impugnazione   e  l'amministrazione  vi  si  conforma.
          Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
             8.   Il   collegio   arbitrale   si   compone   di   due
          rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti
          dei   dipendenti   ed   e'   presieduto   da   un   esterno
          all'amministrazione, di provata esperienza e  indipendenza.
          Ciascuna  amministrazione,  secondo il proprio ordinamento,
          stabilisce,  sentite  le   organizzazioni   sindacali,   le
          modalita'   per   la   periodica   designazione   di  dieci
          rappresentanti dell'amministrazione e dieci  rappresentanti
          dei  dipendenti,  che,  di  comune accordo, indicano cinque
          presidenti.  In  mancanza  di  accordo,   l'amministrazione
          richiede   la  nomina  dei  presidenti  al  presidente  del
          tribunale del luogo in cui siede il collegio.  Il  collegio
          opera  con  criteri  oggettivi di rotazione dei membri e di
          assegnazione   dei   procedimenti   disciplinari   che   ne
          garantiscano l'imparzialita'.
             9.   Piu'  amministrazioni  omogenee  o  affini  possono
          istituire un unico collegio arbitrale mediante  convenzione
          che   ne   regoli   le   modalita'  di  costituzione  e  di
          funzionamento  nel  rispetto  dei  principi   di   cui   ai
          precedenti commi.
             10.  Fino al riordinamento degli organi collegiali della
          scuola e, comunque, non oltre  il  31  dicembre  1994,  nei
          confronti   del  personale  ispettivo  tecnico,  direttivo,
          docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado  e
          delle  istituzioni  educative statali si applicano le norme
          di  cui  al  titolo IV, capo II, del decreto del Presidente
          della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417".