Art. 613. Ufficio scolastico regionale 1. L'Ufficio scolastico regionale, con sede nel capoluogo di ogni regione, salvo quanto previsto dagli articoli 617, 618 e 619, provvede, alle dipendenze del Ministro, allo svolgimento di compiti inerenti alle procedure concorsuali per il personale della scuola e per il personale dell'amministrazione scolastica periferica, al calendario scolastico, nonche' dei compiti previsti dalle disposizioni del presente testo unico. A tale ufficio e' preposto il sovrintendente scolastico. 2. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente. 3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere e' ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.
Nota all'art. 613: - Il testo degli articoli 19 e 25 del D.Lgs. 29/1993, e' il seguente: "Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3. 2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale. 3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6. 5. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore". "Art. 25. (Norma transitoria). - 1. Le qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore sono conservate ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'art. 22. Nel nuovo ruolo il personale dell'ex qualifica di dirigente superiore precede quello dell'ex qualifica di primo dirigente secondo l'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza. 2. Sono portate a compimento le procedure concorsuali per le qualifiche dirigenziali per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi del concorso dai competenti organi. Restano salve le procedure concorsuali da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio. 3. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali. Fino a tale ultima data, al personale che accede alla qualifica di dirigente prevista dal presente capo compete il trattamento economico in atto previsto per la qualifica di primo dirigente. 4. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli artt. 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonche' compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico e' definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all'art. 45".