Art. 613. 
                    Ufficio scolastico regionale 
 
  1. L'Ufficio scolastico regionale, con sede nel capoluogo  di  ogni
regione, salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  617,  618  e  619,
provvede, alle dipendenze del Ministro, allo svolgimento  di  compiti
inerenti alle procedure concorsuali per il personale della  scuola  e
per  il  personale  dell'amministrazione  scolastica  periferica,  al
calendario   scolastico,   nonche'   dei   compiti   previsti   dalle
disposizioni del presente testo unico. A tale ufficio e' preposto  il
sovrintendente scolastico. 
  2. Le funzioni  di  sovrintendente  scolastico  sono  affidate  dal
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19  e  25
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente. 
  3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e  per
la  fornitura   dell'arredamento   e   degli   impianti   dell'acqua,
dell'illuminazione,  del  riscaldamento  e  dei  telefoni,   provvede
l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico
regionale. Il relativo onere e' ripartito fra tutte le province della
circoscrizione regionale in  misura  proporzionale  al  numero  degli
alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse. 
 
          Nota all'art. 613:
             - Il testo degli articoli 19 e 25 del D.Lgs. 29/1993, e'
          il seguente:
             "Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  e  per  il passaggio ad incarichi di funzioni
          dirigenziali diverse si tiene conto della  natura  e  delle
          caratteristiche   dei   programmi   da   realizzare,  delle
          attitudini e  della  capacita'  professionale  del  singolo
          dirigente  anche  in  relazione  ai risultati conseguiti in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2
          e 3.
             2. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  ciascuna
          amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto
          del   Ministro   competente,   sentito  il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, a dirigenti  generali  in  servizio
          presso  l'amministrazione  interessata.    Con  la medesima
          procedura  sono  conferiti  gli   incarichi   di   funzione
          ispettiva  e  di  consulenza,  studio  e ricerca di livello
          dirigenziale generale.
             3. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  ciascuna
          amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          di  livello  dirigenziale  sono  conferiti  con decreto del
          Ministro, su proposta del dirigente generale competente,  a
          dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata.
          Con  la  medesima procedura sono conferiti gli incarichi di
          funzione ispettiva e di consulenza,  studio  e  ricerca  di
          livello dirigenziale.
             4.  Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di  giustizia
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti   e'  demandata  ai  rispettivi  ordinamenti  di
          settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6.
             5. Per il personale di  cui  all'art.  2,  comma  4,  il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore".
             "Art.  25.  (Norma  transitoria).  - 1. Le qualifiche di
          primo dirigente e di dirigente superiore sono conservate ad
          personam   fino   all'adozione   dei    provvedimenti    di
          attribuzione   della   qualifica   di   dirigente  prevista
          dall'art.  22.  Nel  nuovo  ruolo  il   personale   dell'ex
          qualifica  di  dirigente  superiore  precede quello dell'ex
          qualifica di primo dirigente secondo l'ordine di iscrizione
          nei ruoli di provenienza.
             2. Sono portate a compimento  le  procedure  concorsuali
          per  le  qualifiche dirigenziali per le quali, alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati
          i  relativi   bandi   ovvero   siano   stati   adottati   i
          provvedimenti  autorizzativi  del  concorso  dai competenti
          organi. Restano salve le procedure concorsuali da  attivare
          in  base  a  specifiche disposizioni normative di carattere
          transitorio.
             3.  Il  personale  di  cui  al  comma  1   mantiene   il
          trattamento  economico in godimento alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto   fino   alla   data   della
          sottoscrizione  del  primo  contratto collettivo delle aree
          dirigenziali. Fino a tale ultima  data,  al  personale  che
          accede  alla  qualifica  di dirigente prevista dal presente
          capo compete il trattamento economico in atto previsto  per
          la qualifica di primo dirigente.
             4.  Il  personale delle qualifiche ad esaurimento di cui
          agli artt.   60 e  61  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   30   giugno   1972,   n.   748,  e  successive
          modificazioni, e quello di cui all'art. 15  della  legge  9
          marzo  1989,  n.  88,  i  cui  ruoli  sono  contestualmente
          soppressi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,   conserva  le  qualifiche  ad  personam.  A  tale
          personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente  e
          funzioni  di  direzione  di uffici di particolare rilevanza
          non riservati al  dirigente,  nonche'  compiti  di  studio,
          ricerca,   ispezione  e  vigilanza  ad  esse  delegati  dal
          dirigente. Il trattamento economico e' definito  nel  primo
          contratto collettivo di comparto di cui all'art. 45".