Art. 614. 
                      Provveditorato agli studi 
 
  1. Il provveditorato agli studi  ha  sede  nel  capoluogo  di  ogni
provincia, salvo quanto previsto dall'articolo 16,  comma  2  lettera
f), della legge 8 giugno  1990,  n.  142,  e  quanto  previsto  dagli
articoli 617, 618 e 619 del presente testo unico. 
  2. Le  funzioni  di  provveditore  agli  studi  sono  affidate  dal
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19  e  25
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente. 
  3. Il provveditore agli studi  sovraintende,  alle  dipendenze  del
Ministro, alla  istruzione  materna,  elementare,  media,  secondaria
superiore e artistica; vigila sulla applicazione delle  leggi  e  dei
regolamenti negli istituti di istruzione e di educazione  pubblica  e
privata  della  provincia;  dispone  nei  casi  gravi  e  urgenti  la
temporanea  sospensione  delle  lezioni;  promuove  e   coordina   le
iniziative e i provvedimenti utili  alla  maggiore  efficienza  degli
studi  e  svolge  tutti  gli  altri   compiti,   demandatigli   dalle
disposizioni del presente testo unico  e  da  altre  disposizioni  di
legge. 
  4. L'Amministrazione provinciale e' tenuta a fornire i  locali  per
il provveditorato agli studi e a provvedere  all'arredamento  e  alla
manutenzione dei medesimi. 
 
          Nota all'art. 614:
             -  Il  testo  dell'art. 16 della legge n. 142/1990 e' il
          seguente:
             "Art. 16. (Circondari e revisione  delle  circoscrizioni
          provinciali).  - 1. La provincia, in relazione all'ampiezza
          e  peculiarita'  del  territorio,   alle   esigenze   della
          popolazione   ed   alla  funzionalita'  dei  servizi,  puo'
          disciplinare nello  statuto  la  suddivisione  del  proprio
          territorio  in  circondari e sulla base di essi organizzare
          gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
             2. Per la revisione delle circoscrizioni  provinciali  e
          l'istituzione   di   nuove  province  i  comuni  esercitano
          l'iniziativa  di  cui  all'art.  133  della   Costituzione,
          tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
               a)  ciascun  territorio provinciale deve corrispondere
          alla zona entro la quale si svolge  la  maggior  parte  dei
          rapporti  sociali,  economici e culturali della popolazione
          residente;
               b)   ciascun   territorio   provinciale   deve   avere
          dimensione tale, per ampiezza, entita' demografica, nonche'
          per  le  attivita'  produttive  esistenti  o  possibili, da
          consentire una  programmazione  dello  sviluppo  che  possa
          favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del
          territorio provinciale e regionale;
               c)  l'intero  territorio di ogni comune deve far parte
          di una sola provincia;
               d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'art. 133  della
          Costituzione,  deve conseguire l'adesione della maggioranza
          dei  comuni  dell'area  interessata,   che   rappresentino,
          comunque,  la  maggioranza  della  popolazione  complessiva
          dell'area  stessa,  con  delibera  assunta  a   maggioranza
          assoluta dei consiglieri assegnati;
               e)  di norma, la popolazione delle province risultanti
          dalle modificazioni territoriali non deve essere  inferiore
          a 200.000 abitanti;
               f)   l'istituzione  di  nuove  province  non  comporta
          necessariamente l'istituzione di uffici  provinciali  delle
          amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
               g)  le  province  preesistenti  debbono garantire alle
          nuove, in proporzione al  territorio  ed  alla  popolazione
          trasferiti,  personale, beni, strumenti operativi e risorse
          finanziarie adeguati.
             3. Ai  sensi  del  secondo  comma  dell'art.  117  della
          Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e
          coordinare  l'iniziativa  dei comuni in cui alla lettera d)
          del comma 2".