Art. 616. 
                    Riorganizzazione degli uffici 
 
  1. Gli uffici  dell'amministrazione  centrale  e  periferica  della
pubblica istruzione sono ridefiniti ai sensi degli articoli 2, 5, 6 e
31 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni. 
  2. Nell'ambito della riorganizzazione degli uffici sono individuati
uffici per le relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del
decreto  legislativo  3   febbraio   1993,   n.   29   e   successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 616:
             - Si riportano gli articoli 2, 5, 31 e 12 del D. Lgs. n.
          29/1993; l'art. 6 e' riportato nella nota all'art. 610:
             "Art. 2. (Fonti). - 1. Le amministrazioni pubbliche sono
          ordinate  secondo  disposizioni  di  legge  e di reglamento
          ovvero,  sulla  base  delle  medesime,  mediante  atti   di
          organizzazione.
             2.   I   rapporti   di   lavoro   dei  dipendenti  delle
          amministrazioni   pubbliche   sono    disciplinati    dalle
          disposizioni  del capo I, titolo II, del libro V del codice
          civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
          nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal presente decreto
          per   il   perseguimento   degli   interessi  generali  cui
          l'organizzazione    e    l'azione    amministrativa    sono
          indirizzate.
             2.-  bis.  Nelle materie non soggette a riserva di legge
          ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della  legge  23
          ottobre   1992,   n.     421,  eventuali  norme  di  legge,
          intervenute dopo la stipula  di  un  contratto  collettivo,
          cessano  di  avere  efficacia,  a  meno  che  la  legge non
          disponga espressamente in senso contrario, dal  momento  in
          cui entra in vigore il successivo contratto collettivo.
             3.  I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui
          al comma 2  sono  regolati  contrattualmente.  I  contratti
          collettivi  sono stipulati secondo i criteri e le modalita'
          previste nel titolo III del presente decreto,  i  contratti
          individuali  devono conformarsi ai principi di cui all'art.
          49, comma 2.
             4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono  disciplinati  dai
          rispettivi     ordinamenti     i    magistrati    ordinari,
          amministrativi e  contabili,  gli  avvocati  e  procuratori
          dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
          di  Stato,  il personale della carriera diplomatica e della
          carriera  prefettizia,  a  partire  rispettivamente   dalle
          qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere
          di  prefettura,  i  dirigenti generali nominati con decreto
          del Presidente della Repubblica  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per
          effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n.72, nonche'
          i  dipendenti  degli  enti  che  svolgono la loro attivita'
          nelle  materie  contemplate   dell'art.   1   del   decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 17 luglio
          1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985,  n.  281,  e  10
          ottobre 1990, n. 287.
             5.  Il  rapporto di impiego dei professori e ricercatori
          universitari   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
          rispettivamente   vigenti,   in   attesa   della  specifica
          disciplina,  che  la  regoli  in  modo   organico   ed   in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui all'art. 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto
          dei principi di cui all'art. 2, comma  1,  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421".
             "Art.   5.   (Criteri   di   organizzazione).  -  1.  Le
          amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i  seguenti
          criteri:
               a)  articolazione  degli uffici per funzioni omogenee,
          distinguendo tra funzioni finali e funzioni  strumentali  o
          di supporto;
               b)   collegamento   delle   attivita'   degli   uffici
          attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed
          interconnessione mediante sistemi informatici e  statistici
          pubblici,  nei limiti della riservatezza e della segretezza
          di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
               c) trasparenza, attraverso l'istituzione  di  apposite
          strutture  per  l'informazione ai cittadini, e, per ciascun
          procedimento,  attribuzione  ad  un  unico  ufficio   della
          responsabilita'  complessiva  dello  stesso,  nel  rispetto
          della legge 7 agosto 1990, n. 241;
               d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura
          degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e  con
          gli  orari  delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della
          comunita' europea, nonche' con quelli dei lavoro privato;
               e)  responsabilita'  e  collaborazione  di  tutto   il
          personale per il risultato dell'attivita' lavorativa;
               f)  flessibilita'  nell'organizzazoine  degli uffici e
          nella gestione delle risorse umane anche mediante  processi
          di riconversione professionale e di mobilita' del personale
          all'interno   di   ciascuna  amministrazione,  nonche'  tra
          amministrazioni ed enti diversi".
             Art. 31. (Individuazione  degli  uffici  dirigenziali  e
          determinazione  delle  piante  organiche  in  sede di prima
          applicazione del presente decreto). - 1. In sede  di  prima
          applicazione   del  presente  decreto,  le  amministrazioni
          pubbliche procedono:
               a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per
          circoscrizione provinciale e per sedi di servizio,  nonche'
          per  qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando
          le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie,  non  di
          ruolo,  fuori  ruolo,  comando,  distacco e con contratto a
          tempo determinato e a tempo parziale;
               b)  alla formulazione di una proposta di ridefinizione
          dei propri uffici e delle piante organiche in relazione  ai
          criteri  di  cui  all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche'
          alla esigenza di integrazione per obiettivi  delle  risorse
          umane  e  materiali,  evitando  le eventuali duplicazioni e
          sovrapposizioni di funzioni ed al fine  di  conseguire  una
          riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in
          conseguenza,   delle   dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale, in misura non inferiore al dieci  per  cento,
          riservando  un  contingente  di  dirigenti  per l'esercizio
          delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b);
               c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine
          di realizzare, anche con  riferimento  ai  principi  ed  ai
          criteri  fissati  nel  titolo  I del presente decreto ed in
          particolare negli articoli 4, 5 e  7,  una  piu'  razionale
          assegnazione   e   distribuzione   dei  posti  delle  varie
          qualifiche per ogni singola unita' scolastica,  nel  limite
          massimo della consistenza numerica complessiva delle unita'
          di personale previste nelle predette tabelle.
             2.  Sulla  base  di  criteri  definiti, previo eventuale
          esame  con   le   confederazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale, di cui all'art. 45,
          comma 8, e secondo le modalita' di cui all'art. 10,
          le  amministrazioni  pubbliche  determinano  i  carichi  di
          lavoro  con  riferimento alla quantita' totale di atti e di
          operazioni per unita' di personale  prodotti  negli  ultimi
          tre  anni,  ai tempi standard di esecuzione delle attivita'
          e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso,  in
          rapporto   alla   domanda   espressa   e   potenziale.   Le
          amministrazioni  informano  le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale di cui
          all'art. 45, comma 8, sulla  applicazione  dei  criteri  di
          determinazoine dei carichi di lavoro.
             3.  Le  rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono
          trasmesse,  anche  separatamente,   alla   Presidenza   del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica e al Ministero  del  tesoro  entro  centocinquanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le
          modalita' e nei limiti previsti  dall'art.  6  quanto  alle
          amministrazioni   statali,   comprese   le   aziende  e  le
          amministrazioni anche ad  ordinamento  autonomo,  e  con  i
          provvedimenti   e   nei  termini  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
             5. In caso di inerzia, il Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,  previa  diffida,  assume  in  via sostitutiva le
          iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui  ai
          commi 1 e 3.
             6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le
          amministrazioni  pubbliche  fintanto  che  non  siano state
          approvate le proposte di cui al comma 1.  Per  il  1993  si
          applica  l'art.  7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre
          1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere
          corredate  dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a).
          Sono fatti salvi i contratti previsti  dall'art.  36  della
          legge  20  marzo  1975, n. 70, e' dall'art. 23 dell'accordo
          sindacale reso esecutivo dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
             6-  bis.  Fino  alla  revisione  delle tabelle di cui al
          comma 1, lettera  c),  e'  consentita  l'utilizzazoine  nei
          provveditorati  agli  studi  di  personale  amministrativo,
          tecnico   ed   ausiliario   della   scuola   in    mansioni
          corrispondenti  alla  qualifica  di appartenenza; le stesse
          utilizzazioni possono essere  disposte  dai  provveditorati
          agli  studi  fino  al  limite delle vacanze nelle dotazioni
          organiche degli uffici scolastici provinciali,  sulla  base
          di  criteri  definitivi  previo esame con le organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a noram dell'art. 10
          e, comunque, con precedenza nei  confronti  di  chi  ne  fa
          richiesta".
             "Art.  12.  (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le
          amministrazioni pubbliche, al fine di  garantire  la  piena
          attuazione  della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
          nell'ambito della propria struttura, e nel  contesto  della
          ridefinizione  degli  uffici di cui all'art. 31, uffici per
          le relazioni con il pubblico.
             2.  Gli  uffici  per  le  relazioni  con   il   pubblico
          provvedono,   anche   mediante   l'utilizzo  di  tecnologie
          informatiche:
               a)  al  servizio   all'utenza   per   i   diritti   di
          partecipazione  di  cui  al  capo  III della legge 7 agosto
          1990, n. 241;
               b) all'informazione all'utenza  relativ  agli  atti  e
          allo stato dei procedimenti;
               c)   alla   ricerca   ed   analisi   finalizzate  alla
          formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
          aspetti  organizzativi  e  logistici   del   rapporto   con
          l'utenza.
             3.  Agli  uffici  per le relazioni con il pubblico viene
          assegnato, nell'ambito delle  attuali  dotazioni  organiche
          delle   singole,   amministrazioni,  personale  con  idonea
          qualificazione e con elevata capacita'  di  avere  contatti
          con   il  pubblico,  eventualmente  assicurato  da  appsita
          formazione.
             4. Al fine di assicurare  la  conoscenza  di  normative,
          servizi   e   strutture,   le   amministrazioni   pubbliche
          programmano  ed  attuano  iniziative  di  comunicazione  di
          pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
          Stato,   per   l'attuazione  delle  iniziative  individuate
          nell'ambito delle  proprie  competenze,  si  avvalgono  del
          Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  quale  struttura
          centrale   di   servizio,   secondo  un  piano  annuale  di
          coordinamento del fabbisogno  di  prodotti  e  servizi,  da
          sottoporre  all'approvazione  del  Presidente del Consiglio
          dei Ministri.
             5. Per le comunicazioni previstre dalla legge  7  agosto
          1990,  n.    241,  non  si  applicano  le norme vigenti che
          dispongano la tassa a carico del destinatario".