Art. 617. 
                        Regione Valle d'Aosta 
 
  1. Ai sensi del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato 11 novembre 1946, n. 365, i servizi dalla legge  attribuiti  al
provveditorato  agli  studi  sono  demandati,  nella  Regione   Valle
d'Aosta, alla Sovrintendenza agli studi  per  la  Valle  d'Aosta.  Ai
relativi servizi provvede la Valle, con uffici e personale propri, ed
eventualmente  con  funzionari  dello  Stato,   comandati,   su   sua
richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione. 
  2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre
1975 n. 861 le competenze  attribuite  al  sovrintendente  scolastico
regionale nei confronti del personale della  scuola  sono  esercitate
dal Sovrintendente agli studi per  la  Valle  d'Aosta,  il  quale  e'
funzionario della regione. 
 
           Nota all'art. 617:
             -  Il  testo  del  D.  Lgs.  C.P.S.  n.  365/1946  e' il
          seguente:
             "D.Lgs. C.P.S. n. 365/1946 (Ordinamento delle  scuole  e
          del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione
          nella  Valle  stessa  di  una Sovrintendenza agli studi). -
          Art. 1. - Le scuole elementari e medie, di qualsiasi ordine
          e tipo, esistenti nella circoscrizione  territoriale  della
          Valle d'Aosta, passano alle dipendenze dell'amministrazione
          della Valle d'Aosta.
             Art.  2.  -  La Valle d'Aosta provvede mediante concorso
          alla nomina degli insegnanti per  le  scuole  elementari  e
          medie,  dei  capi di istituto, degli ispettori scolastici e
          dei direttori didattici.
             I candidati devono dimostrare la loro  conoscenza  della
          lingua  francese,  secondo le modalita' stabilite nel bando
          di concorso.
             Art. 3. - L'amministrazione della Valle d'Aosta provvede
          all'istituzione dei ruoli regionali  per  la  Valle  stessa
          degli insegnanti per le scuole elementari, degli insegnanti
          per  le  scuole  medie,  degli  ispettori  scolastici,  dei
          direttori didattici e dei capi di istituto.
             E' ammesso il passaggio dai  ruoli  regionali  a  quelli
          statali  e  viceversa,  secondo  le  modalita'  che saranno
          stabilite con successivo provvedimento.
             Art. 4. - Nella prima attuazione  del  presente  decreto
          gli  insegnanti,  gli  ispettori  scolastici,  i  direttori
          didattici e i capi di istituto che prestano servizio  nella
          circoscrizione  della Valle, possono essere trasferiti, col
          loro  consenso,  nei  ruoli  regionali,  su  richiesta  del
          consiglio della Valle.
             Nella prima attuazione del presente decreto il Ministero
          della    pubblica    istruzione    puo',    su    richiesta
          dell'amministrazione  della  Valle,  comandare  a  prestare
          servizio nella Valle stessa personale dei ruoli statali.
             Art.  5.  - Alla retribuzione del personale e a tutte le
          altre  spese  relative   al   funzionamento   dei   servizi
          scolastici provvede l'amministrazione della Valle.
             Gli   stipendi   e  gli  assegni  da  corrispondersi  al
          personale devono essere, in  ogni  caso,  non  superiori  a
          quelli  corrisposti  dallo Stato al personale statale delle
          scuole di corrispondente ordine e grado.
             Art.  6.  -  Le  funzioni   del   consiglio   scolastico
          provinciale  sono  demandate,  nella  Valle  d'Aosta, ad un
          consiglio regionale nominato dal presidente  del  consiglio
          della Valle e cosi' composto:
              1)  l'assessore  all'istruzione  pubblica  della giunta
          della Valle, presidente;
              2) il sovrintendente agli studi della Valle;
              3) un  professore  dell'istituto  magistrale  di  Aosta
          designato dai colleghi;
              4)   un  maestro  elementare  ordinario  designato  dai
          colleghi della Valle;
              5) un rappresentante del  comune  di  Aosta,  designato
          dalla giunta comunale di Aosta;
              6)  due  rappresentanti  per  il  complesso degli altri
          comuni della Valle, designati dalle giunte comunali secondo
          le norme che saranno determinate dal consiglio della Valle.
             Fanno  altresi'  parte  del  consiglio   scolastico   ma
          intervengono   alle   sedute  solo  quando  siano  trattate
          questioni interessanti materie di loro competenza:
              il medico dirigente i servizi sanitari della Valle;
              l'ingegnere capo della divisione lavori pubblici, od un
          suo rappresentante.
             Art. 7. - I consiglieri durano in carica un  triennio  e
          possono essere confermati nell'ufficio.
             Art.  8.  -  Il provveditorato provinciale agli studi di
          Aosta e' soppresso.
             I servizi dalla legge attribuiti ai provveditorati  agli
          studi  sono  demandati,  nella  circoscrizione  della Valle
          d'Aosta, alla  sovraintendenza  agli  studi  per  la  Valle
          d'Aosta.
             Ai  relativi  servizi  provvede  la  Valle, con uffici e
          personale propri, ed  eventualmente  con  funzionari  dello
          Stato,  comandati,  su  sua  richiesta, dal Ministero della
          pubblica istruzione.
             Art. 9. - Nella prima attuazione  del  presente  decreto
          coloro  che  prestano  servizio  presso  il  provveditorato
          provinciale agli studi di Aosta possono essere  trasferiti,
          col  loro  consenso,  nei  ruoli dell'amministrazione della
          Valle d'Aosta,  su  richiesta  del  consiglio  della  Valle
          stessa.
             Art.  10.  -  E' soppresso un posto di provveditore agli
          studi  di  seconda  classe  (grado  6›),  nel  ruolo  della
          carriera  amministrativa  del  personale dei provveditorati
          agli studi. L'eventuale soprannumero che,  per  effetto  da
          tale  soppressione,  risultera'  nel  posto predetto, sara'
          assorbito con la prima  vacanza  che  si  verifichera'  nel
          grado medesimo.
             Con  successivo  provvedimento,  da emanarsi su proposta
          del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con  il
          Ministro  per  il  tesoro, saranno disposte, in conseguenza
          dell'applicazione  del  presente  decreto,   le   ulteriori
          riduzioni  del  ruolo del personale dei provveditorati agli
          studi nonche' dei ruoli del personale delle scuole di  ogni
          ordine e grado, che passano all'amministrazione della Valle
          d'Aosta.
             Art.  11.  - I personali dipendenti della Valle d'Aosta,
          che  rientrino  nelle  categorie  contemplate  nell'art.  6
          dell'ordinamento  del Monte pensioni insegnanti elementari,
          approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176, nonche' gli
          ispettori scolastici e i direttori didattici, sono iscritti
          al Monte predetto anche in  deroga  alla  legge  1›  giugno
          1942,  n.  675.  Ad  essi  si applicano le norme del citato
          ordinamento   e   le    successive    modificazioni.    Per
          l'accertamento  e  la  riscossione  dei  contributi saranno
          seguite le norme degli articoli 19  e  20  dell'ordinamento
          sopra citato.
             Gli  altri  personali  insegnanti dipendenti della Valle
          d'Aosta sono iscritti  alla  Cassa  di  previdenza  per  le
          pensioni  agli  impiegati  degli  enti  locali.  Ad essi si
          applicano le norme  dell'ordinamento  della  Cassa  stessa,
          approvato  con  regio  decreto-legge  3 marzo 1938, n. 680,
          convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e  successive
          modificazioni.
             Per  i  personali di cui al comma precedente che passano
          dalle dipendenze dello Stato alle  dipendenze  della  Valle
          d'Aosta, e viceversa, il servizio reso nell'amministrazione
          della   Valle   viene,  agli  effetti  del  trattamento  di
          quiescenza, valutato cumulativamente  con  quello  utile  a
          pensione   prestato   anterioremente  o  posteriormente  al
          passaggio alle dipendenze dello Stato; ed in  tal  caso  si
          applicano  le  norme  dell'art.  57  del citato ordinamento
          della Cassa di previdenza per le pensioni  degli  impiegati
          degli enti locali.
             Art.  12.  - Resta salva l'osservanza delle disposizioni
          che regolano l'istruzione elementare e media, in quanto non
          incompatibili con il decreto legislativo luogotenenziale  7
          settembre 1945, n.545, e con il presente decreto.
             Art.  13.  -  Il  presente  decreto  entra  in vigore il
          trentresimo giorno dalla sua pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana".
             -  Il  D.P.R.  n.  861/1975, reca: Organici delle scuole
          primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta.