Art. 618. 
                         Provincia di Trento 
  1. Ai sensi degli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988 n. 405, la provincia di Trento esercita  le
attribuzioni demandate ad organi centrali e  periferici  dello  Stato
nelle materie  indicate  dal  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. 
  2. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto citato nel comma  1,
in materia di amministrazione scolastica nella  provincia  di  Trento
trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6. 
  3. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta  della
giunta provinciale di Trento, un  sovrintendente  scolastico,  scelto
tra  i  dirigenti  dell'amministrazione   centrale   della   pubblica
istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica
non inferiore a dirigente, tra il personale della carriera  direttiva
dell'amministrazione  provinciale  con  qualifica  non  inferiore   a
dirigente o equiparata e tra il personale  docente  universitario  di
ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo,  fornito
di laurea, in servizio nelle scuole della provincia. 
  4. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia
di istruzione elementare e secondaria, che  le  vigenti  disposizioni
conferiscono  ai  provveditori  agli  studi  ed   ai   sovrintendenti
scolastici regionali. La provincia puo' attribuire al  sovrintendente
scolastico  funzioni  rientranti  in   altre   materie   di   propria
competenza. 
  5. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo,  il
sovrintendente esercita altresi' le attribuzioni  che  sono  deferite
dalle  leggi  dello  Stato  ai  provveditori   agli   studi   ed   ai
sovrintendenti scolastici regionali. 
  6. I ricorsi proposti dal personale  statale  di  cui  al  comma  4
avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono
decisi dal Ministro della pubblica istruzione. 
  7. Il sovrintendente scolastico esercita  inoltre  le  attribuzioni
previste dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592. 
 
          Note all'art. 618:
             - Si riportano gli articoli 1, 10, 11 e 12 del D.P.R. n.
          405/1988:
             "Art. 1. - 1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello
          Stato in materia  di  istruzione  elementare  e  secondaria
          (media,   classica,   scientifica,   magistrale,   tecnica,
          professionale ed artistica),  esercitate  sia  direttamente
          dagli  organi  centrali e periferici dello Stato sia per il
          tramite di enti ed istituti pubblici a carattere  nazionale
          o   sovraprovinciale,   sono  esercitate,  nell'ambito  del
          proprio territorio, dalla provincia di Trento, ai  sensi  e
          nei   limiti  di  cui  all'art.  16  dello  statuto  e  con
          l'osservanza delle norme del presente decreto.
             2.  Resta  ferma la competenza dello Stato in materia di
          stato giuridico ed economico  del  personale  insegnante  -
          ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo di
          cui all'art. 2, comma 1.".
             "Art.  10.  -  1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1, la
          provincia di Trento esercita le attribuzioni  demandate  ad
          organi  centrali  e  periferici dello Stato dal decreto del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.  416,  salvo
          quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 1.
             2. In relazione alle competenze ad essa attribuite dallo
          statuto,   si   intendono   riferite   alla   provincia  le
          disposizioni contenute nel  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica di cui al comma 1 aventi riguardo alle regioni.
             3.  In caso di modificazione con legge provinciale della
          disciplina  contenuta  nel  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  di cui al comma 1, la provincia deve rispettare
          i principi in essa stabiliti.  Resta  ferma  la  competenza
          primaria della provincia in materia di scuola materna.
             4.  Il consiglio scolastico provinciale di Trento, oltre
          a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti,  esprime
          parere  obbligatorio  sull'istituzione  e  soppressione  di
          scuole, sui  programmi  ed  orari  di  insegnamento,  sulle
          materie di insegnamento e loro raggruppamento.".
             "Art.  11.  -  1. Per la provincia di Trento il Ministro
          della pubblica istruzione nomina, su proposta della  giunta
          provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto
          tra   i   dirigenti   dell'amministrazione  centrale  della
          pubblica  istruzione  e   dell'amministrazione   scolastica
          periferica   con   qualifica   non  inferiore  a  dirigente
          superiore,  tra  il  personale  della  carriera   direttiva
          dell'amministrazione    provinciale   con   qualifica   non
          inferiore a dirigente  superiore  o  equiparata  e  tra  il
          personale  docente  universitario  di  ruolo,  il personale
          ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea,
          in servizio nelle scuole della provincia.
             2. La nomina ha durata quinquennale ed e' rinnovabile.
             3. Per il personale di cui al  comma  1,  la  nomina  e'
          disposta  previo  collocamento  fuori  ruolo,  anche se non
          previsto dalle  disposizioni  che  regolano  il  rispettivo
          stato   giuridico,   con   le   modalita'   indicate  dalle
          disposizioni vigenti nei singoli ordinamenti.".
             "Art. 12. - 1. Il sovrintendente scolastico esercita  le
          attribuzioni   in   materia   di  istruzione  elementare  e
          secondaria di cui all'art. 1, che le  vigenti  disposizioni
          conferiscono    ai    provveditori   agli   studi   ed   ai
          sovrintendenti  scolastici  regionali.  La  provincia  puo'
          attribuire al sovrintendente scolastico funzioni rientranti
          in altre materie di propria competenza.
             2. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di
          ruolo  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  il  sovrintendente
          esercita altresi' le attribuzioni che sono  deferite  dalle
          leggi   dello  Stato  ai  provveditori  agli  studi  ed  ai
          sovrintendenti scolastici regionali.
             3.  I  ricorsi  proposti dal personale statale di cui al
          comma 2 avverso provvedimenti non definitivi  adottati  dal
          sovrintendente  sono  decisi  dal  Ministro  della pubblica
          istruzione in conformita' alle disposizioni vigenti.
             4.  La  provincia  puo'  attribuire  al   sovrintendente
          scolastico,  per  il  periodo  di durata dell'incarico, una
          indennita' di funzione non pensionabile.".
             - Si riporta l'art. 2 del D.Lgs. n. 592/1993:
             "Art. 2 (Scuola). - 1.  Quanto  alle  localita'  ladine,
          nella  scuola  dell'obbligo  la  lingua e la cultura ladina
          costituiscono  materia   d'insegnamento   obbligatorio   da
          disciplinare  secondo  il  disposto dell'art. 7 del decreto
          del Presidente della Repubblica 15  luglio  1988,  n.  405.
          Nelle  scuole  secondarie  superiori  i  competenti  organi
          autorizzano l'istituzione di corsi  integrativi  di  lingua
          ladina e cultura ladina, su richiesta di un adeguato numero
          di studenti o dei rispettivi genitori. Nelle scuole di ogni
          ordine  e grado la lingua ladina puo' altresi' essere usata
          come  strumento  di  insegnamento,  anche  ai  fini   della
          conoscenza  e  dello sviluppo della cultura ladina, secondo
          modalita' stabilite dai competenti organi scolastici.
             2. Nell'ambito delle procedure per i  trasferimenti,  le
          utilizzazioni,  i passaggi di cattedra e di ruolo, previste
          dalle vigenti normative, il personale direttivo  e  docente
          in  servizio  nelle  scuole  di  ogni  ordine e grado della
          provincia, che dimostri la conoscenza della lingua e  della
          cultura  ladina  innanzi  ad  una commissione, nominata dal
          sovrintendente  scolastico,  sentito  l'istituto  culturale
          ladino, della quale fa parte almeno un insegnante di lingua
          ladina  in  servizio  nelle  scuole statali delle localita'
          ladine  della  provincia,  e'  assegnato,  a  domanda,  con
          precedenza assoluta nelle scuole delle localita' ladine.
             3.  Ai  vincitori  dei concorsi per esami e titoli o per
          soli titoli a posti di personale  docente  e  di  quelli  a
          posti  di personale direttivo, che dimostrino la conoscenza
          della lingua e cultura ladina con le modalita'  di  cui  al
          comma   2,   e'   riconosciuta   precedenza   assoluta  per
          l'assegnazione di posti a cattedre  vacanti  e  disponibili
          presso le scuole ubicate nelle localita' ladine.
             4.  In  sede di prima applicazione del presente decreto,
          nei concorsi per esami e titoli o per soli titoli  a  posti
          di  personale  docente,  e  in  quelli a posti di personale
          direttivo, in deroga a quanto  disposto  dal  comma  3,  ai
          candidati  inclusi  nelle  graduatorie  ancora  valide  dei
          predetti concorsi, e in quelle da compilare nei  due  primi
          concorsi  da  bandire  per  la copertura dei predetti posti
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, che dimostrino la conoscenza della lingua e  della
          cultura  ladina  con  le  modalita' di cui al comma 2, sono
          riservati i posti vacanti e disponibili  presso  le  scuole
          ubicate nelle localita' ladine.
             5.   Nelle   assunzioni   temporanee,  ivi  comprese  le
          supplenze annuali, del personale docente non di ruolo delle
          scuole di ogni ordine e grado delle localita' ladine, hanno
          diritto  alla  nomina,   con   precedenza   assoluta,   gli
          aspiranti,  in possesso dei prescritti requisiti, utilmente
          inclusi nelle graduatorie,  che  dimostrino  la  conoscenza
          della lingua e della cultura ladina con le modalita' di cui
          al comma 2.
             6. Per il periodo di validita' della vigente graduatoria
          e  delle  due graduatorie successive a posti da assegnare a
          personale non di ruolo in provincia di Trento, in deroga  a
          quanto  disposto  dal comma 5, nelle assunzioni temporanee,
          ivi comprese le supplenze annuali, di personale docente non
          di ruolo presso le scuole ubicate nelle  localita'  ladine,
          gli  incarichi disponibili sono riservati agli aspiranti in
          possesso  dei  prescritti  requisiti  che   dimostrino   la
          conoscenza  della  lingua  e  della  cultura  ladina con le
          modalita' di cui al comma 2.
             7. Nella disciplina della  formazione  professionale  la
          legge  provinciale  puo'  recepire i principi stabiliti dal
          presente articolo.
             8. E' abrogato l'art.  14  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.".