Art. 619. 
                        Provincia di Bolzano 
 
  1. A norma dell'articolo 1 del  testo  unificato  dei  decreti  del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,  n.  116  e  4  dicembre
1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, le attribuzioni  dell'amministrazione  dello
Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare, media,
secondaria superiore e artistica esercitate  sia  direttamente  dagli
organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite  di  enti
ed istituti pubblici a carattere  nazionale  o  pluriregionale,  sono
esercitate, nell'ambito del proprio territorio,  dalla  provincia  di
Bolzano, ai  sensi  e  nei  limiti  dell'articolo  16  dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige. 
  2. Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e  per  la
vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle  localita'
ladine il Ministero della  pubblica  istruzione,  sentito  il  parere
della  giunta  provinciale  di  Bolzano,  nomina  un   sovrintendente
scolastico. 
  3.  Per  l'amministrazione  delle  scuole  materne,  elementari   e
secondarie in lingua  tedesca,  la  giunta  provinciale  di  Bolzano,
sentito il parere del Ministro della pubblica istruzione,  nomina  un
intendente scolastico, su una terna formata  dai  rappresentanti  del
gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale. 
  4. Per l'amministrazione delle scuole delle  localita'  ladine,  il
Ministero della pubblica istruzione nomina un  intendente  scolastico
su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino
nel consiglio scolastico provinciale. 
 
          Note all'art. 619:
             - Si riporta l'art. 1 del D.P.R. n. 89/1983:
             "Art.  1.  -  Le attribuzioni dell'amministrazione dello
          Stato  in  materia  di  scuola  materna  e  di   istruzione
          elementare  e  secondaria  (media,  classica,  scientifica,
          magistrale,   tecnica,   professionale    ed    artistica),
          esercitate   sia   direttamente  dagli  organi  centrali  e
          periferici dello Stato  sia  per  il  tramite  di  enti  ed
          istituti  pubblici  a carattere nazionale o pluriregionale,
          sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio,  dalla
          provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art.
          16  dello  statuto  e  con  l'osservanza  delle  norme  del
          presente decreto.
             Resta ferma la competenza  dello  Stato  in  materia  di
          stato  giuridico  ed  economico  del personale insegnante -
          ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo di
          cui al successivo art. 12.".
             - Si riporta l'art. 16 del  D.P.R.  n.  5/1948  (Statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige):
             "Art.  16.  -  I  presidenti  delle  giunte  provinciali
          esercitano  le  attribuzioni  spettanti  all'autorita'   di
          pubblica   sicurezza,  previste  dalle  leggi  vigenti,  in
          materia di industrie pericolose,  di  mestieri  rumorosi  e
          incomodi,   di   spettacoli,  esercizi  pubblici,  agenzie,
          tipografie, mestieri  girovaghi,  operai  e  domestici,  di
          malati  di  mente,  intossicati  e mendicanti, di minori di
          anni diciotto e di meretricio.
             Ai fini dell'esercizio  delle  predette  attribuzioni  i
          presidenti  delle  giunte  provinciali  si  avvalgono anche
          degli organi  di  polizia  statale,  ovvero  della  polizia
          locale, urbana e rurale.
             Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza
          vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.
             Restano  ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali
          ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica
          sicurezza distaccati.".