Articolo 62
                       Commissario del Governo
                 (Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)

   1.  Il  Commissario  del  Governo,  fino all'entrata in vigore del
regolamento  di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo
30   luglio  1999,  n.  300,  rappresenta  lo  Stato  nel  territorio
regionale.  Egli  e'  responsabile,  nei  confronti  del Governo, del
flusso  di  informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio,
in  particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci
e   il   conto   annuale  di  cui  all'articolo  60,  comma  1.  Ogni
comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario
del Governo.
 
             Note all'art. 62:
                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 11, comma
          4,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
          dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59):
                 "4.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'articolo
          17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, si
          provvede   alla   specificazione   dei   compiti   e  delle
          responsabilita'  del titolare dell'ufficio territoriale del
          governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale
          del  governo,  dei  compiti  degli  uffici periferici delle
          amministrazioni  diverse  da  quelle  di  cui  al comma 5 e
          all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del
          governo,    delle   relative   strutture,   garantendo   la
          concentrazione   dei   servizi   comuni  e  delle  funzioni
          strumentali    da   esercitarsi   unitamente,   assicurando
          un'articolazione   organizzativa   e   funzionale   atta  a
          valorizzare  la specificita' professionali, con particolare
          riguardo  alle  competenze  di tipo tecnico. Il regolamento
          disciplina  inoltre  le  modalita'  di  svolgimento in sede
          periferica  da  parte degli uffici territoriali del governo
          di  funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui
          competenza  ecceda  l'ambito  provinciale.  Il  regolamento
          prevede  altresi'  il mantenimento dei ruoli di provenienza
          per  il  personale  delle  strutture periferiche trasferite
          all'ufficio  territoriale  del  governo  e della disciplina
          vigente  per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli,
          nonche'  la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale
          del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore
          per gli aspetti relativi alle materie di competenza".